

12 Ottobre
Luigi Majoli
MEDIAZIONE CIVILE
Tribunale di Ragusa, sentenza 27 febbraio 2026, n. 300
Interessante pronuncia del Tribunale di Ragusa (27 febbraio 2026, n. 300) con la quale, proseguendo nel solco già tracciato da diversi recenti precedenti, su tutti Tribunale di Modena, 21 gennaio 2025, n. 87, viene ad essere confermato il principio secondo il quale “…l’assenza della firma digitale della parte chiamata sul verbale non invalida la procedura se la parte è presente (anche da remoto) e il mediatore sottoscrive il verbale, attestandone la partecipazione; ciò in quanto il verbale di mediazione è un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma”.
Il caso di specie riguardava una controversia in materia bancaria e finanziaria in cui il debitore si opponeva al decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti dal Tribunale di Ragusa.
In sede di opposizione, il debitore – per quanto qui di interesse – preliminarmente eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ratione materiae. Ed in prima udienza, effettivamente, il giudice – concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – rilevata la mancata attivazione della procedura di mediazione ne disponeva l’avvio, rinviando di conseguenza il prosieguo della trattazione.
Successivamente, con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., si costituiva nel giudizio la cessionaria del credito e per essa la procuratrice, la quale si dichiarava nuova titolare del credito azionato in seguito a contratto di cessione di crediti pecuniari “in blocco” ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4, L n. 150/1999 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario. La società intervenuta faceva dunque proprie le istanze, difese e produzioni documentali già depositate con i precedenti scritti difensivi della creditrice originaria, di cui richiedeva pertanto l’estromissione.
Veniva quindi incardinato il procedimento di mediazione che si concludeva con mancato accordo, come da relativo verbale e, con le note ex art. 127 – ter c.p.c. per l’udienza successiva, parte opponente eccepiva la nullità del procedimento medesimo, con conseguente improcedibilità della domanda giudiziaria, stante l’asserita carenza di procura sostanziale con riferimento ad entrambe le parti.
Il Tribunale di Ragusa, tuttavia, riteneva la predetta eccezione di improcedibilità “…in radice infondata stante che, dal verbale depositato in atti, viene indicato che la parte istante [la Società mandataria della cessionaria del credito] risultava presente alla mediazione” nella persona del proprio procuratore “…nella qualità indicata negli atti del procedimento giudiziario, con espresso riferimento alla procura generale alle liti del 3.03.2021 per Notaio Dott.ssa (…) di Messina (Rep. n. …../Racc. n. …..)”, dal momento che, rileva ancora il Giudice, dalla predetta procura risultano testualmente “…conferiti ai suddetti procuratori gli opportuni poteri affinché gli stessi assistano e rappresentino la Società nei procedimenti di mediazione in forza del D.Lgs .28/2010 così come modificato dal D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013 ivi compreso il potere di adoperarsi per la conciliazione del conflitto, di presentare domanda di mediazione, istanza di adesione alla mediazione, di integrare il contraddittorio o chiamare in mediazione terzi ed ancora, attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico, accettare proposte di definizione transattiva con espresso potere di conciliare e/o transigere, anche al di fuori delle procedure di mediazione…”.
Ad avviso del Giudice, pertanto, il potere di rappresentanza in mediazione (dunque, per definizione, di rappresentanza sostanziale) risultava espressamente conferito.
Il verbale conclusivo di mancato accordo, redatto a seguito di incontro svoltosi in modalità telematica, risultava sottoscritto con firma digitale dal procuratore della parte istante e del mediatore, non anche dalla parte chiamata né dal legale della stessa (pur reiteratamente sollecitati a provvedere in tal senso dall’Organismo di mediazione adito e avendo tra l’altro il mediatore scritto a verbale l’avvertimento che il medesimo “si sarebbe comunque perfezionato anche qualora uno dei partecipanti non provveda alla firma del verbale”).
Secondo il Tribunale di Ragusa, dunque, l’assenza della firma digitale della parte chiamata sul verbale non può avere l’effetto di invalidare la procedura se la parte è presente (anche collegata in modalità telematica) e il mediatore sottoscrive il verbale, attestandone la partecipazione; ciò in quanto, come già affermato dal Tribunale di Modena con la sopraccitata sentenza n. 87/2025, “…il verbale di mediazione è un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma”.
Con la conseguenza che la condizione di procedibilità deve quindi “…ritenersi validamente assolta, essendosi svolto un effettivo tentativo di mediazione con la partecipazione di entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori, nel rispetto delle finalità dell’istituto”.
Nel caso del precedente modenese, invero, il verbale conclusivo della mediazione non era stato firmato digitalmente dalla parte chiamata non per un espresso rifiuto, come nel caso di specie, ma non essendo la stessa munita di un dispositivo di firma digitale, il che, tuttavia, non muta, secondo l’impostazione in commento, la sostanza delle cose.
Il Tribunale emiliano, osservato che dal verbale di mediazione poteva evincersi chiaramente come la parte fosse personalmente presente all’incontro di mediazione, seppur collegata da remoto presso lo studio del proprio difensore, e come, non essendo munita di firma digitale, non avesse sottoscritto il verbale, aveva tuttavia rilevato che “…come correttamente evidenziato dalla difesa dell’opposto, il verbale di mediazione è infatti un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma”.
In conclusione, dunque, secondo l’orientamento in parola, che invero sembra assumere sempre maggior consistenza, attestata dal mediatore la partecipazione della parte all’incontro telematico, la dichiarazione della stessa di non essere in possesso di alcun dispositivo di firma elettronica qualificata come previsto dall’art. 8 – bis, D.lgs 28/2010, ovvero il rifiuto di sottoscrivere il verbale, non inficiano la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione né tantomeno la validità del verbale in sé e per sé considerato, risultando determinante la sottoscrizione dello stesso da parte del mediatore.
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