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06 Novembre

Luigi Majoli

MEDIAZIONE CIVILE

La mediazione può sostituire la negoziazione assistita?

Anche secondo il Tribunale di Roma la mediazione può validamente sostituire la negoziazione assistita ai fini della procedibilità della domanda.

Tribunale di Roma, sentenza 1 aprile 2026, n. 5065

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, va a corroborare un orientamento recentemente consolidatosi nella giurisprudenza di merito, secondo il quale “…l’esperimento del tentativo di mediazione in luogo del procedimento di negoziazione assistita – ancorché relativamente a una causa non soggetta a mediazione obbligatoria – realizza la condizione di procedibilità, poiché, tendendo entrambe le procedure alla soluzione stragiudiziale della lite, l’articolato procedimento della mediazione, con la previsione dell’intervento di un soggetto qualificato, <terzo e imparziale, là dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita> (Corte Cost., 18.4.2019, n. 97), offre maggiore garanzia di raggiungimento del risultato prefissato dalla normativa di deflazione del contezioso”.

Nel caso di specie, relativo a responsabilità professionale di un avvocato (richiesta di risarcimento del danno per omesso deposito del fascicolo di parte nel giudizio di appello), il convenuto ed il terzo chiamato eccepivano l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, dal momento che il valore della domanda attorea era inferiore a 50.000,00 euro.

Risultava in effetti depositato in atti il verbale di mediazione tra le parti in causa ove si dava atto dell’esito negativo della stessa, pur essendo il giudizio in parola, al momento della sua introduzione, soggetto alla procedura di negoziazione assistita di cui all’art. 3, D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, obbligatoriamente prevista per le domande di valore inferiore ai 50.000,00 euro, come per l’appunto nel caso in questione.

Secondo il Tribunale deve ritenersi che l’esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita, ancorché in un’ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 28/2010, risponda comunque “…alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l’espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti e, almeno in ipotesi, più efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore”. 

Da ciò, deve trarsi il conseguente principio “…a tenore del quale la mediazione può essere efficacemente esperita (con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 3 d.l. 132/2014) anche nei casi nei quali la legge non preveda l’esperimento obbligatorio della mediazione”. 

In altri termini, nel caso di specie deve dunque ritenersi sufficiente il ricorso alla procedura di mediazione ex art. 5 co. 1 bis (oggi co. 1), D.lgs. 28/2010, conclusasi con esito negativo, palesandosi irrilevante che, in tesi, la domanda non risultasse tra quelle per le quali essa è prescritta dalla legge con conseguente rigetto dell’eccezione.

Ciò, soprattutto, in quanto il Giudice rileva come, alla luce delle osservazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 266/2019, debba “…ritenersi che con il meccanismo di raccordo tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria previsto al primo comma del citato art. 3 – secondo cui, come appena detto, in ordine alle domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme entro il limite di valore dei cinquantamila euro, la condizione di procedibilità della negoziazione assistita non opera per quelle che già siano assoggettate alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010- il legislatore abbia inteso attribuire prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione”.

Principio, peraltro, già in numerose occasioni fatto proprio dalla giurisprudenza: con riferimento alle pronunce più recenti, si vedano in tema Tribunale di Palermo, 25 novembre 2025, n. 4747; Tribunale di Agrigento, 8 gennaio 2025, n. 15; Tribunale di Prato, 29 aprile 2024, n. 343; Tribunale di Gorizia, 30 gennaio 2024, n. 35; ma, già del medesimo tenore, Corte d’Appello Roma, Sez. V, 13 novembre 2023, n. 7272, nella quale, rigettando la diversa interpretazione formulata dal giudice di prime cure nella sentenza oggetto di impugnazione, si va esplicitamente a confermare un precedente del Tribunale dello stesso Foro (sentenza n. 11431/2022) secondo il quale la mediazione obbligatoria deve ritenersi per l’appunto utilmente effettuata anche nel caso in cui sia previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita “…in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione (…) A quanto già motivato dal Tribunale di Roma nel precedente citato va rilevato che lo spirito delle norme che sanzionano con l’improcedibilità il mancato esperimento dei diversi procedimenti di ADR non è quello di eliminare i processi uccidendoli in culla con pronunce in rito ma quello di sanzionare con l’improcedibilità solo le azioni nelle quali non sia stato fatto tutto il possibile per evitare il ricorso alla via giudiziaria“.

Il fatto che l’attore abbia avviato la procedura di mediazione in luogo della negoziazione assistita non incide dunque negativamente in ordine al soddisfacimento della condizione di procedibilità.

Le norme che sanzionano il mancato avvio dei diversi procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, laddove interpretate sistematicamente e non in via meramente letterale, non si pongono la finalità di eliminare i processi mediante decisioni in rito, ma quella, ben diversa, di sanzionare con l’improcedibilità quelli in cui non siano state compiute tutte le attività possibili per evitare la extrema ratio giudiziale.

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