

02 Ottobre
Mariateresa Gitto
MEDIAZIONE CIVILE
Nota a Cass. civ., Sez. III, 29 giugno 2026, n. 22276
La sentenza della Corte di Cassazione n. 22276/2026 interviene sul coordinamento tra il Testo Integrato Conciliazione (TICO) e la mediazione obbligatoria nei contratti di somministrazione energetica, chiarendo la delimitazione degli oneri d’impulso nelle controversie introdotte mediante ricorso per decreto ingiuntivo. La Corte ribadisce che l’attivazione del TICO grava sul cliente solo quando sia quest’ultimo a promuovere la controversia nei confronti dell’esercente, mentre non riguarda l’ipotesi in cui il fornitore abbia già introdotto il giudizio monitorio.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n.19596/2020 sulla natura del giudizio di opposizione, la Cassazione afferma che l’interesse sostanziale alla decisione di merito permane in capo al creditore opposto, cui consegue – nei giudizi soggetti alla disciplina post-Cartabia – l’onere di attivare la mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010. La pronuncia delinea così un criterio di coordinamento fondato sulla sequenza processuale e sulla posizione sostanziale delle parti, destinato ad incidere significativamente sul contenzioso in materia di forniture energetiche.
Il contenzioso nei settori regolati dell’energia elettrica e del gas si caratterizza per la coesistenza di strumenti di Alternative Dispute Resolution speciali di settore e discipline generali in materia di mediazione civile.
Da un lato, il Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato da ARERA con deliberazione n. 209/2016/E/com, prevede il tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità per le controversie rientranti nel proprio ambito applicativo. Dall’altro, la Riforma Cartabia, attuata con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha incluso, con decorrenza dal 30 giugno 2023, il contratto di somministrazione tra le materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010.
L’intersezione tra i due istituti solleva delicati problemi di coordinamento soprattutto nell’ipotesi in cui l’iniziativa giudiziale non provenga dall’utente, ma dal fornitore, mediante ricorso per decreto ingiuntivo, e il cliente finale proponga successivamente opposizione.
Su tale snodo processuale è intervenuta Cass. civ., Sez. III, 29 giugno 2026, n. 22276, offrendo una precisazione di particolare rilievo, destinata a spiegare effetti sistematici soprattutto nei giudizi soggetti alla disciplina successiva alla Riforma Cartabia.
La fattispecie giunta al vaglio della Suprema Corte traeva origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a forniture di energia elettrica erogate negli anni 2017-2018. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il tentativo preventivo previsto dal TICO non costituisse condizione di procedibilità dell’azione promossa dal fornitore nei confronti dell’utente.
Tale impostazione ha successivamente trovato riscontro, quanto alla procedura TICO preventiva, nell’orientamento espresso da Cass. civ., Sez. III, 21 gennaio 2025, n. 1498, richiamato anche da Cass. n. 34910/2025, secondo cui, nelle controversie relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, l’attivazione della procedura TICO grava sul cliente o utente finale e non sull’operatore o gestore.
La sentenza n. 22276/2026 non smentisce tale orientamento. La Corte ne delimita, però, l’ambito di applicazione, chiarendo che il principio deve essere riferito alla sola procedura preliminare all’instaurazione del contenzioso da parte del cliente o utente finale.
La disciplina TICO, infatti, è costruita sulla controversia che il cliente intende promuovere nei confronti dell’esercente e non sulla diversa ipotesi nella quale sia l’esercente ad avere già introdotto il giudizio contro il cliente per ottenere il pagamento del servizio.
È questo il primo passaggio decisivo della pronuncia.
Il secondo passaggio centrale della sentenza riguarda la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiamando il principio già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19596/2020, la Corte ribadisce che l’opposizione non costituisce un’impugnazione del decreto, ma introduce un giudizio di cognizione piena nel quale il giudice è chiamato ad esaminare integralmente il rapporto sostanziale dedotto dal creditore.
Ne deriva una conseguenza particolarmente significativa.
Quando il decreto ingiuntivo è stato richiesto dall’esercente per il pagamento delle forniture e il cliente propone opposizione, l’interesse alla decisione di merito sulla pretesa creditoria continua a fare capo al creditore opposto.
La Cassazione afferma espressamente che l’interesse all’introduzione del giudizio di cognizione piena per ottenere il pagamento del corrispettivo è primariamente dell’esercente e che da tale posizione sostanziale consegue l’onere di attivare il procedimento di mediazione, ove questo sia obbligatorio ratione temporis.
La questione, pertanto, non è più soltanto stabilire chi debba attivare il TICO. Occorre distinguere tra la procedura conciliativa preventiva, configurata dal TICO quando è il cliente a promuovere la controversia, e il diverso caso in cui il processo sia stato già introdotto dal fornitore mediante ricorso monitorio e si sia successivamente instaurato il giudizio di opposizione.
La sentenza n. 22276/2026 contiene una precisazione temporale di particolare importanza.
La Corte rileva infatti che, alla data di introduzione del giudizio sottoposto al suo esame, la mediazione obbligatoria per la materia della somministrazione non era ancora prevista, essendo tale materia stata inclusa nell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 soltanto per effetto del D.Lgs. 149/2022, con entrata in vigore dal 30 giugno 2023.
La Cassazione, dunque, non applica direttamente al caso deciso la nuova disciplina della mediazione obbligatoria in materia di somministrazione.
Il rilievo sistematico della pronuncia risiede piuttosto nel criterio interpretativo che essa individua per i giudizi nei quali la mediazione sia invece obbligatoria ratione temporis.
La Corte afferma infatti che, a seguito della pronuncia di un decreto ingiuntivo richiesto dall’esercente per il pagamento dei consumi, trovano applicazione i principi elaborati dalle Sezioni Unite n. 19596/2020 in tema di mediazione, con onere in capo al creditore opposto, ove la mediazione risulti obbligatoria secondo la disciplina temporalmente applicabile.
La stessa sentenza aggiunge che, nell’ipotesi in cui il giudizio venga sospeso al fine di instaurare un procedimento conciliativo o di mediazione in corso di causa, l’onere della relativa attivazione segue i criteri ordinari fissati dalle Sezioni Unite del 2020.
È proprio dalla lettura congiunta di questi passaggi che emerge la particolare rilevanza della pronuncia per i giudizi introdotti nella vigenza della disciplina post-Cartabia.
Per tali controversie, infatti, l’inclusione della somministrazione tra le materie soggette a mediazione obbligatoria si coordina con la regola, oggi espressamente contenuta nell’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010, secondo cui nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio.
Ne consegue che, quando il fornitore abbia già agito in via monitoria, l’eccezione volta a far dichiarare improcedibile l’opposizione per mancato esperimento del TICO da parte dell’utente non appare coerente con il criterio delineato dalla sentenza n. 22276/2026.
Il TICO preventivo grava infatti sul cliente quando sia quest’ultimo a voler promuovere la controversia nei confronti dell’esercente. Diversa è l’ipotesi nella quale il giudizio sia stato già introdotto dal fornitore.
In tale caso, ove la controversia rientri ratione temporis nella mediazione obbligatoria in quanto relativa ad un rapporto di somministrazione, trova applicazione il regime generale della mediazione civile e l’onere della relativa attivazione grava sul creditore opposto.
Il coordinamento tra il principio espresso dalla Cassazione e l’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 assume particolare rilievo sul piano processuale.
La norma prevede che, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio.
La scelta legislativa recepisce il principio già elaborato dalle Sezioni Unite nel 2020 e valorizza la posizione sostanziale del creditore.
È infatti quest’ultimo il soggetto che ha introdotto la pretesa di pagamento e che mantiene interesse ad ottenere una decisione di merito sul credito azionato.
La conseguenza dell’eventuale mancato esperimento della mediazione non ricade quindi sull’opposizione proposta dal debitore, ma sulla domanda monitoria del creditore.
L’art. 5-bis prevede, in tale ipotesi, l’improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e la conseguente revoca del decreto.
Si tratta di una conseguenza di particolare rilievo nella pratica giudiziaria. La distinzione tra TICO e mediazione ordinaria non costituisce, pertanto, una questione meramente teorica, ma incide direttamente sulla sorte del procedimento monitorio.
La sentenza n. 22276/2026 non determina il superamento del TICO né contraddice il principio secondo cui, quando è il cliente a promuovere la controversia nei confronti dell’esercente, spetta allo stesso cliente attivare la procedura conciliativa prevista dalla disciplina ARERA.
La sua novità consiste piuttosto nell’avere delimitato tale principio alla procedura che precede l’introduzione della controversia da parte dell’utente e nell’avere distinto questa situazione da quella nella quale sia stato il fornitore ad agire giudizialmente per il pagamento mediante ricorso per decreto ingiuntivo.
In quest’ultimo caso, una volta instaurato il giudizio di opposizione, assume rilievo la natura sostanziale della controversia e trovano applicazione, ove la mediazione sia obbligatoria ratione temporis, i principi ordinari elaborati dalle Sezioni Unite e oggi recepiti dall’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010.
L’onere di attivazione grava pertanto sul creditore opposto, quale soggetto che ha azionato la pretesa monitoria e che mantiene l’interesse alla decisione di merito sul credito.
Il rilievo della pronuncia è particolarmente evidente per i giudizi soggetti alla disciplina vigente dal 30 giugno 2023, che ha incluso la somministrazione tra le materie di mediazione obbligatoria.
È proprio dall’incontro tra questo dato normativo sopravvenuto e il criterio enunciato dalla Cassazione che emerge l’importanza della sentenza per il contenzioso attuale in materia di forniture energetiche.
Il TICO conserva dunque la propria funzione nell’ambito delle controversie promosse dal cliente nei confronti dell’esercente; la mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 assume invece rilievo, nei giudizi post-Cartabia, quando la controversia relativa alla somministrazione sia stata introdotta dal fornitore in via monitoria e il cliente abbia proposto opposizione.
Più che un contrasto tra i due strumenti, la sentenza n. 22276/2026 delinea quindi un criterio di coordinamento fondato sulla natura della controversia, sulla sequenza processuale e sulla corretta individuazione del soggetto titolare dell’interesse sostanziale alla decisione.
Mariateresa Gitto
Mediatrice civile e commerciale – ADR Intesa
Responsabile della sede di Cosenza
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