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02 Ottobre

Mariateresa Gitto

MEDIAZIONE CIVILE

Il coordinamento tra TICO e mediazione obbligatoria nei  contratti di somministrazione energetica: la  delimitazione degli oneri d’impulso 

Nota a Cass. civ., Sez. III, 29 giugno 2026, n. 22276 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 22276/2026 interviene sul coordinamento tra il Testo Integrato Conciliazione (TICO) e la mediazione obbligatoria nei contratti di somministrazione energetica, chiarendo la delimitazione degli oneri d’impulso nelle controversie introdotte mediante ricorso per decreto ingiuntivo. La Corte ribadisce che l’attivazione del TICO grava sul cliente solo quando sia quest’ultimo a promuovere la controversia nei confronti dell’esercente, mentre non riguarda l’ipotesi in cui il fornitore abbia già introdotto il giudizio monitorio.

Richiamando il principio delle Sezioni Unite n.19596/2020 sulla natura del giudizio di opposizione, la Cassazione afferma che l’interesse sostanziale alla decisione di merito permane in capo al creditore opposto, cui consegue – nei giudizi soggetti alla disciplina post-Cartabia – l’onere di attivare la mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010. La pronuncia delinea così un criterio di coordinamento fondato sulla sequenza processuale e sulla posizione sostanziale delle parti, destinato ad incidere significativamente sul contenzioso in materia di forniture energetiche.

Il quadro normativo e il dualismo degli strumenti di ADR 

Il contenzioso nei settori regolati dell’energia elettrica e del gas si caratterizza per la  coesistenza di strumenti di Alternative Dispute Resolution speciali di settore e discipline  generali in materia di mediazione civile. 

Da un lato, il Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato da ARERA con deliberazione n. 209/2016/E/com, prevede il tentativo di conciliazione quale condizione  di procedibilità per le controversie rientranti nel proprio ambito applicativo. Dall’altro, la  Riforma Cartabia, attuata con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha incluso, con  decorrenza dal 30 giugno 2023, il contratto di somministrazione tra le materie soggette  a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010. 

L’intersezione tra i due istituti solleva delicati problemi di coordinamento soprattutto  nell’ipotesi in cui l’iniziativa giudiziale non provenga dall’utente, ma dal fornitore,  mediante ricorso per decreto ingiuntivo, e il cliente finale proponga successivamente  opposizione.

Su tale snodo processuale è intervenuta Cass. civ., Sez. III, 29 giugno 2026, n. 22276,  offrendo una precisazione di particolare rilievo, destinata a spiegare effetti sistematici  soprattutto nei giudizi soggetti alla disciplina successiva alla Riforma Cartabia. 

La vicenda di merito e l’orientamento precedente 

La fattispecie giunta al vaglio della Suprema Corte traeva origine da un giudizio di  opposizione a decreto ingiuntivo relativo a forniture di energia elettrica erogate negli  anni 2017-2018. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione di primo  grado, ritenendo che il tentativo preventivo previsto dal TICO non costituisse condizione  di procedibilità dell’azione promossa dal fornitore nei confronti dell’utente.

Tale impostazione ha successivamente trovato riscontro, quanto alla procedura TICO  preventiva, nell’orientamento espresso da Cass. civ., Sez. III, 21 gennaio 2025, n. 1498,  richiamato anche da Cass. n. 34910/2025, secondo cui, nelle controversie relative ai  servizi di fornitura di energia elettrica e gas, l’attivazione della procedura TICO grava  sul cliente o utente finale e non sull’operatore o gestore. 

La sentenza n. 22276/2026 non smentisce tale orientamento. La Corte ne delimita,  però, l’ambito di applicazione, chiarendo che il principio deve essere riferito alla sola  procedura preliminare all’instaurazione del contenzioso da parte del cliente o utente  finale. 

La disciplina TICO, infatti, è costruita sulla controversia che il cliente intende  promuovere nei confronti dell’esercente e non sulla diversa ipotesi nella quale sia  l’esercente ad avere già introdotto il giudizio contro il cliente per ottenere il pagamento  del servizio. 

È questo il primo passaggio decisivo della pronuncia. 

L’opposizione a decreto ingiuntivo e il rapporto sostanziale 

Il secondo passaggio centrale della sentenza riguarda la natura del giudizio di  opposizione a decreto ingiuntivo. 

Richiamando il principio già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n.  19596/2020, la Corte ribadisce che l’opposizione non costituisce un’impugnazione del  decreto, ma introduce un giudizio di cognizione piena nel quale il giudice è chiamato ad  esaminare integralmente il rapporto sostanziale dedotto dal creditore. 

Ne deriva una conseguenza particolarmente significativa. 

Quando il decreto ingiuntivo è stato richiesto dall’esercente per il pagamento delle  forniture e il cliente propone opposizione, l’interesse alla decisione di merito sulla  pretesa creditoria continua a fare capo al creditore opposto.

La Cassazione afferma espressamente che l’interesse all’introduzione del giudizio di  cognizione piena per ottenere il pagamento del corrispettivo è primariamente  dell’esercente e che da tale posizione sostanziale consegue l’onere di attivare il  procedimento di mediazione, ove questo sia obbligatorio ratione temporis. 

La questione, pertanto, non è più soltanto stabilire chi debba attivare il TICO. Occorre  distinguere tra la procedura conciliativa preventiva, configurata dal TICO quando è il  cliente a promuovere la controversia, e il diverso caso in cui il processo sia stato già  introdotto dal fornitore mediante ricorso monitorio e si sia successivamente instaurato  il giudizio di opposizione. 

La rilevanza della pronuncia per il regime post-Cartabia 

La sentenza n. 22276/2026 contiene una precisazione temporale di particolare  importanza. 

La Corte rileva infatti che, alla data di introduzione del giudizio sottoposto al suo esame,  la mediazione obbligatoria per la materia della somministrazione non era ancora  prevista, essendo tale materia stata inclusa nell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 soltanto per  effetto del D.Lgs. 149/2022, con entrata in vigore dal 30 giugno 2023. 

La Cassazione, dunque, non applica direttamente al caso deciso la nuova disciplina  della mediazione obbligatoria in materia di somministrazione. 

Il rilievo sistematico della pronuncia risiede piuttosto nel criterio interpretativo che essa  individua per i giudizi nei quali la mediazione sia invece obbligatoria ratione temporis. 

La Corte afferma infatti che, a seguito della pronuncia di un decreto ingiuntivo richiesto  dall’esercente per il pagamento dei consumi, trovano applicazione i principi elaborati  dalle Sezioni Unite n. 19596/2020 in tema di mediazione, con onere in capo al creditore  opposto, ove la mediazione risulti obbligatoria secondo la disciplina temporalmente  applicabile. 

La stessa sentenza aggiunge che, nell’ipotesi in cui il giudizio venga sospeso al fine di  instaurare un procedimento conciliativo o di mediazione in corso di causa, l’onere della  relativa attivazione segue i criteri ordinari fissati dalle Sezioni Unite del 2020. 

È proprio dalla lettura congiunta di questi passaggi che emerge la particolare rilevanza  della pronuncia per i giudizi introdotti nella vigenza della disciplina post-Cartabia. 

Per tali controversie, infatti, l’inclusione della somministrazione tra le materie soggette  a mediazione obbligatoria si coordina con la regola, oggi espressamente contenuta  nell’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010, secondo cui nell’opposizione a decreto ingiuntivo  l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il  ricorso monitorio.

Ne consegue che, quando il fornitore abbia già agito in via monitoria, l’eccezione volta  a far dichiarare improcedibile l’opposizione per mancato esperimento del TICO da parte  dell’utente non appare coerente con il criterio delineato dalla sentenza n. 22276/2026. 

Il TICO preventivo grava infatti sul cliente quando sia quest’ultimo a voler promuovere  la controversia nei confronti dell’esercente. Diversa è l’ipotesi nella quale il giudizio sia  stato già introdotto dal fornitore. 

In tale caso, ove la controversia rientri ratione temporis nella mediazione obbligatoria in  quanto relativa ad un rapporto di somministrazione, trova applicazione il regime  generale della mediazione civile e l’onere della relativa attivazione grava sul creditore  opposto. 

Le conseguenze processuali dell’art. 5-bis 

Il coordinamento tra il principio espresso dalla Cassazione e l’art. 5-bis del D.Lgs.  28/2010 assume particolare rilievo sul piano processuale. 

La norma prevede che, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a  mediazione obbligatoria, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla  parte che ha proposto il ricorso monitorio. 

La scelta legislativa recepisce il principio già elaborato dalle Sezioni Unite nel 2020 e  valorizza la posizione sostanziale del creditore. 

È infatti quest’ultimo il soggetto che ha introdotto la pretesa di pagamento e che  mantiene interesse ad ottenere una decisione di merito sul credito azionato. 

La conseguenza dell’eventuale mancato esperimento della mediazione non ricade  quindi sull’opposizione proposta dal debitore, ma sulla domanda monitoria del creditore. 

L’art. 5-bis prevede, in tale ipotesi, l’improcedibilità della domanda proposta con il  ricorso per decreto ingiuntivo e la conseguente revoca del decreto. 

Si tratta di una conseguenza di particolare rilievo nella pratica giudiziaria. La distinzione  tra TICO e mediazione ordinaria non costituisce, pertanto, una questione meramente  teorica, ma incide direttamente sulla sorte del procedimento monitorio. 

Considerazioni conclusive 

La sentenza n. 22276/2026 non determina il superamento del TICO né contraddice il  principio secondo cui, quando è il cliente a promuovere la controversia nei confronti  dell’esercente, spetta allo stesso cliente attivare la procedura conciliativa prevista dalla  disciplina ARERA. 

La sua novità consiste piuttosto nell’avere delimitato tale principio alla procedura che  precede l’introduzione della controversia da parte dell’utente e nell’avere distinto questa situazione da quella nella quale sia stato il fornitore ad agire giudizialmente per il  pagamento mediante ricorso per decreto ingiuntivo. 

In quest’ultimo caso, una volta instaurato il giudizio di opposizione, assume rilievo la  natura sostanziale della controversia e trovano applicazione, ove la mediazione sia  obbligatoria ratione temporis, i principi ordinari elaborati dalle Sezioni Unite e oggi  recepiti dall’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010. 

L’onere di attivazione grava pertanto sul creditore opposto, quale soggetto che ha  azionato la pretesa monitoria e che mantiene l’interesse alla decisione di merito sul  credito. 

Il rilievo della pronuncia è particolarmente evidente per i giudizi soggetti alla disciplina  vigente dal 30 giugno 2023, che ha incluso la somministrazione tra le materie di  mediazione obbligatoria. 

È proprio dall’incontro tra questo dato normativo sopravvenuto e il criterio enunciato  dalla Cassazione che emerge l’importanza della sentenza per il contenzioso attuale in  materia di forniture energetiche. 

Il TICO conserva dunque la propria funzione nell’ambito delle controversie promosse  dal cliente nei confronti dell’esercente; la mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010  assume invece rilievo, nei giudizi post-Cartabia, quando la controversia relativa alla  somministrazione sia stata introdotta dal fornitore in via monitoria e il cliente abbia  proposto opposizione. 

Più che un contrasto tra i due strumenti, la sentenza n. 22276/2026 delinea quindi un  criterio di coordinamento fondato sulla natura della controversia, sulla sequenza  processuale e sulla corretta individuazione del soggetto titolare dell’interesse  sostanziale alla decisione. 

Mariateresa Gitto 

Mediatrice civile e commerciale – ADR Intesa 

Responsabile della sede di Cosenza 

Riferimenti normativi e giurisprudenziali 

  • Cass. civ., Sez. III, 29 giugno 2026, n. 22276, Rv. 679403-01. 
  • Cass. civ., Sez. III, 21 gennaio 2025, n. 1498. 
  • Cass. civ., n. 34910/2025. 
  • Cass. civ., Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19596. 
  • D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 5 e 5-bis. 
  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. 
  • Deliberazione ARERA n. 209/2016/E/com – Testo Integrato Conciliazione (TICO).

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