AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

26 Gennaio

Redazione

News

ADR Intesa sottoscrive la lettera a Renzi e Orlando dopo la sentenza del TAR

A seguito della sentenza del TAR del 23 gennaio, mediatori e Organismi di mediazione, probabilmente al culmine della pazienza dopo aver vissuto sulla propria pelle le incredibili resistenze che l’istituto della mediazione ha subito e sta subendo nella sua affermazione in Italia (quando in Europa è considerato un istituto fondamentale, di successo e di civiltà), si sono spontaneamente uniti in un Comitato attraverso il quale hanno diffuso una lettera rivolta al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e al Ministro della Giustizia Andrea Orlando. ADR Intesa aderisce al Comitato e pubblica di seguito la lettera:

Ecc.mo Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri

Dott. Matteo Renzi

Ecc.mo Sig. Ministro della Giustizia

Dott. Andrea Orlando

Il Coordinamento Unione Organismi e Mediatori è un comitato spontaneo di rappresentanti di organismi di mediazione, mediatori e formatori, nato a seguito della pronuncia del T.A.R. Lazio – Prima Sezione – N. 11235/2010 REG.RIC., con la quale è stato abolito l’obbligo a carico delle parti di corrispondere agli Organismi di Mediazione le spese di avvio della procedura (pari ad € 40,00/80,00 oltre I.V.A.) all’atto di presentazione di un’istanza di mediazione.

Con lo stesso provvedimento è stato abolito l’obbligo di formazione continua dei mediatori e di svolgere i tirocini assistiti.

L’abolizione delle spese di avvio comporta un notevole nocumento agli Organismi di Mediazione pubblici e privati, in quanto la già esigua somma che le parti coinvolte nel procedimento erano tenute a versare, costituiva il minimo corrispettivo dovuto per la fornitura di un servizio di pubblica utilità richiesto dallo Stato e dalla Unione Europea. Gli Organismi italiani non hanno alcuna altra entrata, visto che dallo Stato non ricevono aiuto economico. Ma la Mediazione non è solo un adempimento che gli Organismi si sono assunti a seguito del recepimento di una direttiva europea: è uno strumento di civiltà che, oltre a sortire notevoli effetti sulle relazioni sociali e sul deflazionamento del carico dei tribunali, genera anche un notevole risparmio economico per l’Amministrazione della giustizia, creando contestualmente notevoli entrate a favore del bilancio dello stato, in termini di I.V.A., di IRPEF a carico dei professionisti coinvolti e di IRES gravante delle società che la gestiscono, il tutto in in un settore che sta fornendo un notevole contributo alla deflazione del carico degli uffici giudiziari e che rappresenta un ambito di civiltà giuridica e sociale.

Infatti, molto spesso, le parti in conflitto trovano nella Mediazione un modo per definire controversie che, da un lato avrebbero intasato i tribunali e dall’altro avrebbero ingenerato notevoli problematiche personali e relazionali.

Per tutti questi motivi, riteniamo che urga che il governo emani, in tempi assolutamente brevi, un decreto legge di modifica dell’art. 17, comma 5-ter, del d.lgs. 28/2010, il quale prescrive che:

“Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”.

Si ricorda alle SS.VV. che la gratuità della mediazione presenta profili di incostituzionalità per palese violazione dell’art. 36 della Costituzione, in quanto per potersi svolgere la procedura, occorre la nomina di un Mediatore che, per effetto di tale nefasta norma, dovrebbe essere costretto a lavorare senza percepire retribuzione alcuna.

Da ciò si evince che, alla luce della citata Sentenza, si è andata a determinare una situazione di estrema gravità che va immediatamente sanata.

Stanti tali premesse, il Coordinamento chiede formalmente e fermamente che venga introdotta la seguente modifica all’art. 17 comma 5-ter del novellato decreto 28/2010:

Dopo la parola mediazione, che chiude il comma 5-ter, aggiungere il seguente periodo: “Restano salve e dovute le spese vive sostenute dall’Organismo al fine di consentirgli di svolgere efficacemente il servizio di Mediazione. Tali spese , quantificate forfettariamente, sono dovute, a titolo di rimborso, da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro per un importo pari ad euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 e pari ad euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che sono versate dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento”.

In ogni caso, in seguito e per effetto della Sentenza de quo, gli organismi di Mediazione sono inibiti a svolgere le procedure e si troveranno costrette a rifiutare depositi effettuati a titolo gratuito.

Per evitare ciò il Ministero della Giustizia, in alternativa alle modifiche legislative su esposte, deve rendersi garante dello svolgimento delle procedure, rimborsando agli Organismi le spese sostenute o attribuendo tutti i costi a parte attivatrice, la quale potrà decurtarli dalle spese per il Contributo Unificato dell’eventuale futuro giudizio.

Invitiamo, pertanto, le SS.VV. ad un incontro “de visu”, da realizzarsi nel più breve tempo possibile al fine di poter spiegare meglio le nostre ragioni e migliorare insieme un istituto giuridico che ha il pregio di sortire esclusivamente vantaggi a favore di tutti i soggetti coinvolti.

Si resta, pertanto, a disposizione per concertare qualsivoglia miglioramento dell’istituto che codesto Governo volesse apportare, ma si rimarca fortemente che in assenza delle spese di avvio della mediazione e delle spese vive sostenute dagli Organismi, non potrà a breve essere garantito più alcun servizio ai cittadini.

Il Comitato Unione Organismi e Mediatori

Post correlati

10
Gen

News

Cenni sull’attività di negoziazione in mediazione

In un procedimento di mediazione, l’attività di negoziazione si riferisce al processo in cui le parti coinvolte cercano di raggiungere un accordo su una controversia attraverso il dialogo e la negoziazione assistita da un mediatore neutrale.

23
Dic

News

Il conflitto in mediazione: definizione e gestione al fine del raggiungimento dell’accordo

È fondamentale capire come si può gestire il conflitto per riuscire a superarlo al fine di raggiungere l’accordo.

23
Dic

Condominio

Mediazione in materia condominiale: impugnazione della delibera assembleare e contenuti essenziali della domanda di mediazione

L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, che ha subito importanti modifiche da parte della riforma Cartabia, prevede le materie per le quali, chi intende avviare una causa, deve prima esperire la procedura di mediazione, tra cui “le liti relative a condominio”.

13
Dic

Condominio

Quali liti condominiali sono oggetto di mediazione obbligatoria?

Ecco quali sono le controversia condominiali per le quali esiste l’obbligo di esperire la mediazione obbligatoria.

13
Dic

Corsi

Corso Base per Mediatore Civile

A febbraio 2025 è previsto un nuovo corso base per diventare mediatore civile, rivolto a tutti i laureati, della durata di 94 ore.

11
Dic

Materie di mediazione obbligatoria

La mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda giudiziale o della domanda introduttiva?

Nelle controversie per le quali è previsto come obbligatorio l’esperimento del procedimento di mediazione, quest’ultimo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

Per avviare un procedimento di mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, occorre presentare una specifica istanza ad ADR Intesa.