AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

20 Aprile

Luigi Majoli

MEDIAZIONE CIVILE

L’esito positivo della mediazione, approvato dall’assemblea a maggioranza e non avente ad oggetto diritti reali comuni, vincola anche i dissenzienti 

Recentissima pronuncia del Tribunale di Roma, sez. V, 2 febbraio 2026 n. 1633, con la quale si ribadisce un principio di fondamentale importanza: come già chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. 16 gennaio 2014, n. 821 – ord. 26 aprile 2016, n. 7201), in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1135 c.c., l’assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d’interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell’art. 1108, co. 3, c.c., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni.

Di conseguenza, stante l’obbligatorietà delle deliberazioni per tutti i condomini ai sensi dell’art. 1137 c.c., la decisione assunta in sede di assemblea, volta all’approvazione dell’accordo raggiunto in mediazione con il convenuto, deve ritenersi vincolante anche per l’attore che in sede assembleare aveva espresso voto contrario.

Nella fattispecie, infatti, due condomini avevano convenuto in giudizio due altri condomini i quali avevano realizzato opere in assenza di idonei titoli autorizzativi, con alterazione della struttura tecnica, delle caratteristiche urbanistiche e del decoro dell’edificio, chiedendo, previo accertamento dell’illegittimità delle predette opere, il ripristino dello status quo ante ed il risarcimento del danno.

Uno dei condomini convenuti, in sede di costituzione, aveva eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea stante l’esistenza di un accordo di mediazione sottoscritto con il Condominio nel 2014. A tale riguardo, risultava in atti che l’assemblea condominiale del 7 aprile 2014 aveva approvato l’autorizzazione, in favore dell’Amministratore e del legale del Condominio “…a concludere positivamente la procedura mediativa sulla base dell’accordo di cui sopra”, richiamandosi infatti nel verbale assembleare quello relativo al precedente incontro di mediazione contenente l’accordo raggiunto in detta sede. Uno degli attori, come accennato in precedenza, aveva espresso voto contrario, senza peraltro impugnare la delibera in parola ai sensi dell’art. 1137 c.c.

D’altra parte, il Giudice rileva come l’art. 1132 c.c., in tema di dissenso dei condomini rispetto alle liti, risulta riferirsi alla “…separazione della responsabilità del singolo condomino, qualora l’assemblea abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, limitatamente alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza”.

Nel caso di specie, a fronte di quanto deliberato in sede assembleare, nessuna ulteriore iniziativa, nel senso chiarito, veniva posta in essere dall’attore, così dovendosi ritenere vincolante l’esito positivo della mediazione nei suoi confronti come nei confronti di tutti gli altri condomini.

Né, ad avviso del Tribunale di Roma – e nella presente sede appare aspetto da sottolineare con particolare pregnanza – appare rilevante che nel successivo verbale di mediazione datato 16 aprile 2014, sottoscritto anche dall’attore “che ivi compariva in qualità di <condomino e consigliere di condominio>, quest’ultimo abbia dichiarato di essere <contrario alla mediazione come da assemblea>, non risultando rilevante il dissenso ivi espresso in assenza di idonea impugnativa della delibera assembleare autorizzativa dell’accordo raggiunto”.

Oltre a quanto già oggetto di mediazione, come in precedenza accennato l’attore aveva altresì richiesto il risarcimento dei danni subiti, secondo la propria prospettazione, in conseguenza della condotta di controparte, con specifico riferimento alla lesione del proprio diritto ad abitare serenamente e pacificamente la propria abitazione oltre che del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita all’interno del proprio immobile. 

Anche sotto quest’ultimo profilo, tuttavia, a fronte delle contestazioni del convenuto, secondo il Giudice “…non risultano introdotti idonei elementi, da parte attrice e su cui ricadeva il relativo onere, al fine di ritenere dimostrati i danni lamentati, e le conseguenze dagli stessi derivanti, e ciò anche tenuto conto, in ordine ad esempio all’avanzamento della ringhiera, che le dichiarazioni del teste escusso [l’amministratore del Condominio n.d.a.] nulla di preciso hanno consentito di provare, laddove lo stesso ha ricordato che lo spostamento delle ringhiere effettuato dallo su due lati del terrazzo attoreo, <può> aver ampliato la visuale”.

L’avanzata eccezione di inammissibilità deve dunque essere condivisa, la richiesta risarcitoria rigettata in quanto non provata e le spese compensate, avuto in ogni caso riguardo “…al complesso dei motivi della decisione, alla particolarità della presente fattispecie e al rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva”.

In sintesi, dunque: potendo l’assemblea condominiale deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d’interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, ivi compreso naturalmente l’accordo conciliativo raggiunto all’esito di un procedimento di mediazione svoltosi ai sensi del D.lgs 28/2010 (essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ex art. 1108, co. 3, c.c., solo laddove la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni), il condomino che non si trovi d’accordo potrà certamente dichiararlo a verbale, ma ciò non potrà essere sufficiente: occorrerà l’impugnazione della delibera assembleare che abbia approvato l’accordo raggiunto in mediazione sulla base di quanto previsto dall’art. 1137 c.c., secondo cui, come ben noto, contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino “dissenziente” può adire l’autorità giudiziaria richiedendone l’annullamento.

In difetto di impugnazione, pertanto, la delibera acquisirà il carattere della definitività.

MAGGIORI INFO? CONTATTACI

Post correlati

12
Ott

MEDIAZIONE CIVILE

La firma del mediatore apposta sul verbale non sottoscritto da una parte presente all’incontro ne attesta comunque la partecipazione al procedimento

Tribunale di Ragusa, sentenza n. 300/2026: la firma del mediatore attesta la partecipazione della parte e la validità del verbale anche senza la firma digitale della parte presente all’incontro.

2
Ott

MEDIAZIONE CIVILE

Il coordinamento tra TICO e mediazione obbligatoria nei  contratti di somministrazione energetica: la  delimitazione degli oneri d’impulso 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 22276/2026 interviene sul coordinamento tra  il Testo Integrato Conciliazione (TICO) e la mediazione obbligatoria nei contratti di  somministrazione energetica, chiarendo la delimitazione degli oneri d’impulso nelle  controversie introdotte mediante ricorso per decreto ingiuntivo. La Corte ribadisce che  l’attivazione del TICO grava sul cliente solo quando sia quest’ultimo a promuovere la  controversia nei confronti dell’esercente, mentre non riguarda l’ipotesi in cui il fornitore  abbia già introdotto il giudizio monitorio. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n.  19596/2020 sulla natura del giudizio di opposizione, la Cassazione afferma che  l’interesse sostanziale alla decisione di merito permane in capo al creditore opposto,  cui consegue – nei giudizi soggetti alla disciplina post-Cartabia – l’onere di attivare la  mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010. La pronuncia delinea  così un criterio di coordinamento fondato sulla sequenza processuale e sulla posizione  sostanziale delle parti, destinato ad incidere significativamente sul contenzioso in  materia di forniture energetiche. 

14
Set

MEDIAZIONE CIVILE

Il verbale di mediazione: cosa può e cosa deve contenere? Il vuoto normativo del D.Lgs. 28/2010 

Verbale di mediazione: cosa deve contenere, cosa escludere e come garantire riservatezza e tutela delle parti nel successivo giudizio.

10
Set

MEDIAZIONE CIVILE

Novità in ADR Intesa: nasce il servizio di Mediazione Commerciale Internazionale

Scopri il nuovo servizio di Mediazione Commerciale Internazionale di ADR Intesa per risolvere controversie transfrontaliere in modo rapido ed efficace.

7
Ago

MEDIAZIONE CIVILE

Un importante chiarimento della Cassazione: la mediazione obbligatoria non costituisce condizione di procedibilità delle domande proposte nei confronti del terzo chiamato

Cassazione n. 15584/2026: la condizione di procedibilità riguarda la domanda iniziale e non il terzo chiamato in causa.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

Per avviare un procedimento di mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, occorre presentare una specifica istanza ad ADR Intesa.