

04 Luglio
Redazione
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Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, con ordinanza 24 aprile 2012, ha avuto occasione di chiarificare due rilevanti aspetti, inerenti all’introduzione dell’obbligatorietà della mediazione, che non avevano mancato di suscitare una qualche incertezza, tanto in dottrina quanto sul piano applicativo.
In primo luogo, quanto all’istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., il giudice ne esclude in via preliminare l’improcedibilità per mancato pregresso esperimento del procedimento di mediazione, dal momento che si tratta di una ”…condizione che si reputa riferita ai soli procedimenti di natura contenziosa e non già ai procedimenti, quale il presente, con finalità di conciliazione della lite”.
Inoltre, e questo rappresenta il punto di diritto fondamentale, il Tribunale osserva come la coesistenza nell’ordinamento processuale dei due istituti dell’ATP conciliativo, di cui all’art. 696 bis c.p.c., e del procedimento di mediazione, di cui al D.lgs n. 28 del 2010, non sia prevista in termini di alternatività, tale per cui il ricorso all’uno esclude il ricorso all’altro, ”…stimandosi che il ricorso al primo, rimesso alla disponibilità delle parti ove ne ricorrano i presupposti (con particolare riferimento all’utilità di una verifica tecnica che consenta alle parti di fare chiarezza sul tema controverso e su istanze restitutorie o risarcitorie poste), non escluda la necessità di ricorrere al secondo quando, non raggiunto l’obiettivo della conciliazione, si profili la via contenziosa e quindi, nelle materie previste, l’obbligatorietà di ricorrere al preventivo procedimento di mediazione (nel quale, prevalenti le relazionali di mediazione, ci si potrà comunque avvalere dell’accertamento tecnico già svolto)”.
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