AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

31 Luglio

Redazione

News

L’ipoteca iscritta con l’accordo di mediazione costituisce garanzia giudiziale

Secondo il Tribunale di Varese, decreto 12 luglio 2012, l’art. 12, secondo comma, D.lgs n. 28 del 2010, reca una norma speciale avente natura integrativa della disciplina di diritto comune in materia di ipoteca.
Deve cioè ritenersi che il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo per una iscrizione di ipoteca avente carattere e natura “giudiziale”, pur rimanendo fermo che i dati di iscrizione devono essere riferiti all’accordo e non al decreto.

Di seguito il testo integrale del provvedimento.

TRIBUNALE DI VARESE
Sez. Prima Civile

Decreto 12 luglio 2012.

Ai sensi dell’art.12 comma II, del d.lgs.. 28/2010, il verbale di accordo, debitamente omologato, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca. Nell’alveo della mediazione, le parti – concludendo il negozio compositivo della lite – danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, senza che l’omologa incida sulla natura del patto. Ne discende che la previsione di cui all’art.12 cit. va riferita, per l’appunto, all’accordo (eventualmente contenuto nel verbale) ma non ad atti diversi.

Vi è, però, che nel caso in esame, è il Legislatore stesso ad avere effettuato una specifica scelta discrezionale prevedendo che l’ipoteca iscritta con l’accordo di mediazione sia “giudiziale”. Deve, dunque, prendersi atto di una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune che vincola l’interpretazione nel senso di ritenere l’iscrizione, per l’appunto, giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti all’accordo e non al decreto.

E’ evidente che questa interpretazione presenta delle aporie: la base è volontaria ma la garanzia è giudiziale; d’altro canto, trattasi di scelta del legislatore favor mediatonis per evitare che l’accesso all’ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litigante di prevedere espressamente la garanzia nell’accordo, invece, oggi, assistito ope legis dal favore dell’ipoteca di tipo giudiziale.
Nulla per le spese, tenuto conto della particolarità della questione.

P.Q.M.

Ordina al Conservatore di provvedere alla iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente.

Si comunichi.

Nulla sulle spese.

Decreto Esecutivo

Varese, 12.7.2012

Il giudice rel. Il Presidente
dr.ssa Chiara Delmonte Dr. Giuseppe Buffone

Post correlati

11
NOV

MEDIAZIONE CIVILE

“Obbligatorietà” della mediazione e mancata partecipazione al procedimento

Cosa si intende dal punto di vista tecnico con obbligatorietà della mediazione? E cosa occorre realmente affinché l’obbligo sia assolto?

4
NOV

News

Mediazione civile: accordo trovato e ulteriore rilancio

Nella mediazione, anche dopo un accordo, serve equilibrio per evitare nuovi conflitti e garantire soluzioni stabili e soddisfacenti per entrambe le parti.

4
NOV

News

La chiave di successo di un accordo di mediazione commerciale

Un caso reale di mediazione commerciale mostra come superare lo stallo legale, trovando un accordo equo e umano tra fornitore e agente.

4
NOV

News

La mediazione commerciale e internazionale e maggiori motivi di lite tra parti contrattuali

La mediazione commerciale internazionale facilita la risoluzione di controversie transnazionali, superando barriere linguistiche e culturali.

13
Ott

MEDIAZIONE CIVILE

ADR Intesa partecipa a NPL&UTP 2025 

Saremo al Congresso internazionale NPL&UTP – Giurimetria, Banca & Finanza, organizzato da Alma Iura, che si terrà mercoledì 29 ottobre 2025 a Verona.

3
Set

Condominio

Impugnazione di delibera assembleare, mediazione e sospensione feriale dei termini

L’articolo 5, co. 1, D.lgs 28/2010 contempla le materie per le quali, chi intende avviare una causa, è tenuto ad esperire preventivamente la procedura di mediazione. Nel novero di dette materie rientrano le controversie in materia condominiale.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

Per avviare un procedimento di mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, occorre presentare una specifica istanza ad ADR Intesa.