

14 Settembre
Stefania Lupini
News
Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott. Laura Centofanti – sentenza n. 3699 del 09.03.2022.
La recente sentenza in commento riguarda una vertenza in materia bancaria. In particolare, il Giudice, dopo aver rilevato d’ufficio l’improcedibilità giudiziale della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 28/2010, rinviava la causa assegnando alla parte interessata il termine di quindici giorni per introdurre il predetto procedimento.
Nella successiva udienza parte attrice si limitava a dedurre in atti di avere proposto la domanda di mediazione, senza però produrre alcuna documentazione a sostegno di tale circostanza e senza allegare l’esito del procedimento. Alla luce delle vicende processuali sopra riportate, considerato che nessuna delle parti documentava l’effettivo espletamento del tentativo di mediazione obbligatorio, il Giudice rilevava quanto segue:
In conclusione, se è vero che il termine di quindici giorni assegnato dal Giudice per il deposito dell’istanza di mediazione non è perentorio, è anche vero che il deposito oltre il suddetto termine ed in prossimità dell’udienza di rinvio, determina inevitabilmente – come nel caso in esame – l’improcedibilità della domanda.
Avv. Stefania Lupini
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