

27 Gennaio
Redazione
News
Pubblichiamo di seguito la lettera che ADR Intesa ha inviato al Ministro della Giustizia.
Il testo che segue è stato inviato ai seguenti recapiti:
fax: 06.68897531 Ufficio legislativo
fax: 06.68897951 Segreteria del Ministro
pec: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it e capo.gabinetto@giustiziacert.it
mail: ufficio.stampa@giustizia.it
Il testo è a disposizione di tutti gli Organismi che vogliano utilizzarlo e inviarlo al Ministro.
Ecc.mo Sig. Ministro della Giustizia
Dott. Andrea Orlando
La presente a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio – Prima Sezione – N. 11235/2010 REG.RIC, in forza della quale risulta abolito l’obbligo a carico delle parti di corrispondere agli Organismi di Mediazione le spese di avvio della procedura (pari ad € 40,00/80,00 oltre I.V.A.) all’atto di presentazione di un’istanza di mediazione.
Con la medesima pronuncia risulta altresì abolito l’obbligo di formazione continua dei mediatori e di svolgimento dei tirocini assistiti.
Non è chi non veda come l’abolizione delle spese di avvio, oltre al reintegro delle spese vive sostenute dall’organismo, implichi un insostenibile aggravio per gli Organismi di mediazione, dal momento che le somme cui le parti del procedimento erano tenute rappresentavano la base minima di corrispettivo (l’unica voce certa) per un’attività costituente Servizio di Pubblica Utilità.
Se è vero come è vero che il Governo considera la deflazione della Giustizia civile in termini di obiettivo prioritario e che la mediazione, in particolare, rappresenta uno strumento, richiesto a livello comunitario, non solo di elevazione sociale, ma anche in grado di realizzare notevoli risparmi per l’Amministrazione della Giustizia e, al tempo stesso, rilevanti entrate sul piano fiscale, non può allora sottacersi il fatto che la sentenza in oggetto abbia cagionato una situazione di estrema gravità.
Gli Organismi di mediazione, infatti, risultano allo stato impossibilitati a svolgere le procedure loro richieste e, inevitabilmente, saranno costretti a rifiutare depositi effettuati a titolo gratuito.
Tutto ciò, in un ambito, quale quello della mediazione civile, che per specifica e lungimirante scelta politica, ribadita dal legislatore nel 2013, in una vasta gamma di materie costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sulla base delle ragioni che precedono, si richiede innanzitutto che si consideri l’impellente opportunità dell’impugnazione della citata pronuncia di primo grado, al fine di proporre istanza al Consiglio di Stato in ordine alla concessione delle misure cautelari di cui all’art. 98 c.p.a.
Soprattutto, si vuole formalmente richiamare l’attenzione della S.V. circa l’urgenza di un intervento ad emendamento del testo dell’art. 17, co. 5 – ter, del decreto legislativo n. 28/2010, con il quale si specifichi, a livello primario, la salvezza delle spese di avvio, forfettariamente dovute nella misura precedentemente vigente a titolo di rimborso e non di compenso, oltre alle spese vive documentate, da corrispondersi dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata in mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
In ogni caso, si segnala fin da ora la piena ed incondizionata disponibilità di codesto Organismo ad ogni forma di collaborazione che il Governo ritenga opportuna a favore di un servizio di fondamentale importanza per il cittadino, che, allo stato attuale, in mancanza di iniziative ad hoc, non potrà purtroppo continuare ad essere espletato.
Roma 27 gennaio 2014
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