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10 Luglio

Luigi Majoli

MEDIAZIONE CIVILE

Mediazione obbligatoria: la buona fede è un obbligo, non una formalità

La Corte d’Appello di Trieste chiarisce il ruolo dell’art. 8 D.Lgs. 28/2010 nell’effettivo confronto tra le parti

Nell’ambito di una controversia in materia condominiale, il Tribunale di Gorizia dichiarava la nullità della delibera oggetto di impugnazione, accogliendo dunque la domanda attorea, ma rigettava – per quel che qui interessa – la richiesta di condanna dei convenuti, individuati – stante il difetto di nomina di amministratore – nei rimanenti condomini, al pagamento della sanzione di cui all’art. 12 – bis, co. 3, D.lgs. 28/2010, avendo gli stessi omesso, senza giustificato motivo e quindi in violazione dell’art. 8, co. 4, del medesimo decreto legislativo, di partecipare personalmente alla procedura di mediazione obbligatoria, cui aveva partecipato, unicamente il loro legale, che sarebbe stato privo dei poteri sostanziali necessari per la rappresentanza in mediazione.

In relazione a quest’ultimo punto, i convenuti rilevavano l’impossibilità di presenziare all’incontro, fissato in data immediatamente successiva al loro ritorno dalle ferie, con conseguente difficoltà di assentarsi dal lavoro, e che proprio per tale ragione il proprio legale aveva fatto richiesta di rinvio del primo incontro che, tuttavia, l’avvocato di parte istante aveva negato, così integrando, a loro dire, un comportamento contrario a buona fede. Secondo la prospettazione di parte convenuta, l’avvocato era ad ogni buon conto munito di idonei pieni poteri di rappresentanza ed aveva, inoltre, contestato l’estrema genericità dell’istanza di mediazione presentata dall’istante, che il legale del quale aveva in ogni caso rifiutato di precisare.

Avverso la predetta pronuncia i convenuti in primo grado interponevano appello, si costituiva l’appellato resistendo al gravame e proponendo a sua volta appello incidentale in relazione al rigetto della domanda di condanna alla sanzione prevista dall’art. 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010.

La Corte d’Appello di Trieste rigetta l’appello principale, ma rigetta anche la doglianza relativa alla mediazione sollevata in sede di appello incidentale, confermando dunque la reiezione della domanda di condanna alla sanzione prevista dalla predetta disposizione.

Rileva infatti il Collegio che l’art. 12 – bis, co. 3, D.lgs. 28/2010 dispone che, nelle ipotesi in cui la mediazione costituisca, come nel caso di specie, condizione di procedibilità, “…con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione“. 

La Corte d’Appello di Trieste osserva come dalla formulazione letterale della disposizione in parola debba evincersi che quella invocata dall’appellato “…è una misura sanzionatoria che non consegue automaticamente e obbligatoriamente all’omessa partecipazione, ma che è rimessa alla discrezionalità del giudice, da esercitarsi sulla base delle peculiarità del caso concreto (quali ad esempio le ragioni della mancata presenza) e della ratio della norma, volta – attraverso l’induzione della partecipazione personale dei soggetti – a favorire la conciliazione della controversia”.

A tale proposito, si rileva piuttosto che nel caso di specie “…la conciliazione appariva comunque preclusa, e quindi anche nel caso in cui i convenuti in mediazione fossero comparsi, dall’aprioristico atteggiamento oppositivo” (posto in essere dal legale dell’attore) “…manifestatosi sia nel rifiutarsi di precisare le ragioni, invero del tutto carenti, dell’istanza di mediazione, priva dell’indicazioni delle censure mosse alle delibere impugnate, e tale quindi da impedire alle controparti di prendere posizione sulla stessa e di formulare una qualche proposta conciliativa, sia nell’opporsi a un aggiornamento dell’incontro, sollecitato – si evidenzia – dallo stesso mediatore, a seguito dell’allegazione dell’impedimento” (da parte del legale e rappresentante delle parti chiamate) “…proprio al fine di consentire la partecipazione personale degli altri condomini”.

Una condotta siffatta, secondo la Corte, integra dunque “…violazione dell’obbligo, previsto dal sesto comma dell’art. 8 D.Lgs. 28/2010, di cooperare <in buonafede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse>, ed è ad essa che va ascritto il fallimento della procedura di mediazione, non sussistendo, pertanto, i presupposti per la condanna degli appellanti principali al pagamento della sanzione di cui all’art. 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010”.

Appare evidente, secondo il percorso tracciato dalla motivazione della pronuncia in esame, come, in primo luogo, la cooperazione in buona fede e leale volta alla realizzazione di un effettivo confronto sulle questioni controverse, di cui al più volte citato art. 8, co. 6, D.lgs 28/2010, venga ad essere inquadrata come un vero e proprio obbligo.

In secondo luogo, tale obbligo non può che riferirsi al procedimento di mediazione nella sua interezza considerato, e non solo alla fase della negoziazione stricto sensu intesa: ecco dunque che comportamenti come quelli emergenti dal caso di specie, precedenti all’instaurazione di un vero e proprio tavolo di trattativa (e propedeutici alla possibilità di effettivamente realizzarlo), vale dire il rifiuto di precisare le ragioni della domanda (definite dal Giudice, come si è visto, “del tutto carenti”, in quanto prive dell’indicazione delle censure mosse alle delibere impugnate) e l’opposizione ad un rinvio dell’incontro, pur proposto dal mediatore, finalizzato a consentire la partecipazione delle parti chiamate, non possono essere valutati se non in termini di aprioristico atteggiamento oppositivo, chiara manifestazione di una volontà tutt’altro che conciliativa.

La mediazione, va ribadito ancora una volta, non può ridursi a passaggio necessitato e meramente formale volto a rendere procedibile il successivo giudizio. Nessuno può essere obbligato a “conciliare”, ma a confrontarsi effettivamente sulle rispettive posizione e sulle questioni controverse sì: il che, in mancanza di buona fede e leale collaborazione nell’ambito dell’intera vicenda procedimentale, ben difficilmente potrà realizzarsi. 

La formula utilizzata dal legislatore nell’introdurre il comma 6 nell’art. 8, D.lgs 28/2010 non rappresenta dunque una mera clausola di stile o una semplice “raccomandazione”, ma si sostanzia in un vero e proprio obbligo di leale cooperazione.

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