

12 Luglio
Redazione
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Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 22 maggio 2012, si è soffermato sui rapporti intercorrenti tra il processo sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c. e la mediazione civile.
Sembra opportuno premettere come il procedimento in parola, pur non essendo caratterizzato da finalità cautelari o d’urgenza, preveda comunque modalità attraverso le quali risulta massimizzata la velocità della trattazione e della decisione della controversia, con evidente premialità per il ricorrente che sia in grado di comprovare con forte evidenza le ragioni che militano favore del proprio diritto. E’ appena il caso di rammentare che l’art. 702 ter, co. 5, c.p.c., (”…alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande”), ricalca pedissequamente quanto disposto, in tema di forme procedimentali, dall’art. 669 sexies, c.p.c., relativo al procedimento cautelare!
Rileva quindi il Giudice, nella summenzionata ordinanza, il fatto che ”…una tale disposizione consente evidentemente il rinvio della prima udienza per lo sviluppo degli incombenti necessari, ed esclude all’evidenza una trattazione frammentata o eccessivamente protratta ed invita le parti e il giudice a un confronto processuale concentrato e risolutivo in un medesimo contesto spazio temporale, virtualmente incompatibile con la previsione della concessione di termini per l’esperimento di attività ulteriori e diverse da quelle strettamente tenute in considerazione dalla norma citata e dallo scopo stesso della sua introduzione: svolgere processi semplici, dove le ragioni siano chiare e intelligibili (…) in brevissimo tempo”.
E veniamo al rapporto con la mediazione.
Al fine di evitare un’interpretazione fuorviante delle disposizioni sul procedimento in esame ed, anzi, mirando ad armonizzare il processo sommario di cognizione con quanto previsto dal D.lgs n. 28 del 2010, il Tribunale osserva che l’art. 5, co. 4, di quest’ultimo prevede che ”i commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alle pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione…”.
Al riguardo, dunque, il Giudice ritiene in conclusione che ”…tale disposizione ben possa essere analogicamente applicata al caso del processo sommario di cognizione per l’ipotesi in cui, non potendosi procedere nelle forme previste dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. per la complessità istruttoria contenutistica della controversia, sia necessario convertire il processo nel rito ordinario di cognizione, nel qual caso, evidentemente dovrà procedersi secondo quanto previsto dal primo comma dell’art. 5 D.lgs n. 28 del 2010”.
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