

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, D.lgs 28/2010, chi intenda esercitare in giudizio un'azione in materia di risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione.
Si tratta, pertanto, di una delle materie in cui la mediazione si pone quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
In particolare, deve innanzitutto sottolinearsi come la fattispecie in oggetto (diffamazione a mezzo stampao altro mezzo di pubblicità, vale a dire televisione, radio, siti internet, social network, cartellonistica pubblicitaria, etc.) rappresenti, all’interno dell’ambito previsionale dell’art. 5, D.lgs 28/2010, l’unica materia avente rilevanza penale. Tuttavia, non dovrà esperirsi il previo tentativo di mediazione allorché l'azione civile sia esercitata nel processo penale, giusta la previsione di cui all’art. 5, co. 6, lett. g), D.lgs 28/2010.
Il reato di diffamazione è disciplinato dall'art. 595 c.p., secondo cui “1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. 2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. 3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. 4. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.
Ai fini della configurabilità del reato in parola occorre innanzitutto l’offesa, in termini diffamatori, da parte del soggetto agente nei confronti del soggetto destinatario; inoltre, occorre l’assenza del diffamato, vale a dire l’impossibilità per lo stesso di percepire direttamente l’offesa, al momento del verificarsi del comportamento tale da determinarla: e proprio in ciò risiede la differenza con il concetto di ingiuria, ossia la condotta consistente nell’offesa rivolta alla persona presente o comunque in grado di percepire immediatamente l’intento offensivo (l’ingiuria costituisce oggi illecito civile, a seguito dell’abrogazione dell’art 594 c.p. ad opera del D.lgs. 7/2016, pertanto il soggetto colpito dalla condotta ingiuriosa potrà agire in sede civile ai fini del risarcimento del danno; infine, la condotta diffamatoria, ai sensi dell’art. 595, co.1, c.p., deve avvenire comunicando con più persone (quindi almeno due persone) in grado di percepirla.
In secondo luogo, deve osservarsi come, ai sensi dell’art. 595, co. 3, c.p., il legislatore abbia inteso attribuire all’ipotesi di diffamazione a mezzo stampa una maggiore gravità. Ciò, evidentemente, in conseguenza della rafforzata capacità diffusiva del mezzo di comunicazione, dal momento che, da un lato, si tratta di strumento idoneo a raggiungere una pluralità indistinta di destinatari e, dall’altro, in grado di aumentare, quantomeno potenzialmente, la credibilità delle affermazioni diffamatorie stante la notorietà e l'autorevolezza della fonte. Con conseguente incremento della gravità del danno arrecato al soggetto diffamato.
Come ormai ben noto, l’utilizzo dei social network, platea virtuale ove l’utente esplica la propria personalità sotto ogni profilo ivi inclusi ambiti lavorativi, professionali ed imprenditoriali e rivolta ad un numero potenzialmente infinito di soggetti, espone l’utente stesso ad un’elevata possibilità di subire offese.
Sempre più di frequente è dato di assistere a condotte scorrette che integrano vere e proprie offese perpetrate attraverso post, commenti e tweet che in un solo “click” raggiungono contemporaneamente un pubblico infinito.
A volte, vere e proprie sequele di offese da parte di più soggetti che realizzano in pochi istanti una vera e propria campagna diffamatoria.
Eppure chi, tramite i social, pone in essere tali condotte, complice forse la non corretta percezione del mezzo utilizzato, sembra a volte non comprendere la gravità della lesione alla reputazione che dalle stesse può derivare.
Con la moltiplicazione delle condotte penalmente rilevanti e la loro sempre più semplice diffusione ad un numero indeterminato di persone a causa dei meccanismi che, sui blog, nelle chat, sulle piattaforme, ne permettono i commenti e l’immediata condivisione online (c.d. sharing), i danni potenziali o reali dell’onore, della reputazione, dell’immagine, della privacy possono essere incalcolabili. La diffamazione online è quindi una delle ipotesi di diffamazione aggravata, in considerazione del fatto che l’offesa è in grado di raggiungere un numero potenzialmente molto elevato di persone. E così determinare danni potenzialmente incalcolabili.
Dal momento che è ampiamente dimostrato come internet e le possibilità da esso fornite finiscano con il rendere più frequente il reato di diffamazione, nonché più potenzialmente nocivo, stante l’aumentata diffusività dell’offesa, occorre domandarsi come possa ottenersi la giusta soddisfazione nei confronti di chi ponga in essere detto utilizzo scorretto degli strumenti in parola.
Innanzitutto, occorre raccogliere le prove acquisendo gli screenshot con data-ora, URL e profilo dell’autore e poi archiviarle conferendo loro una data certa e rendendole immodificabili. Una modalità, ad esempio, potrebbe essere quella di inviare lo screenshot con una PEC, anche a sé stessi.
Si dovrà poi agire con gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione del soggetto che sia stato diffamato, tra i quali, naturalmente, spicca quello rappresentato dalla querela.
La querela consiste essenzialmente in un atto scritto con cui il soggetto offeso richiede all'autorità giudiziaria di procedere contro il diffamatore, affinché questi, ove riconosciuto colpevole all’esito di un processo, sia sanzionato con una condanna penale.
Una strada apparentemente semplice, della quale – tuttavia – occorre valutare attentamente l’efficacia e la rapidità.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione del contenuto lesivo, con conseguente rischio, soprattutto ove non venga redatta da un legale, di archiviazione senza che il diffamatore subisca un processo penale.
Ove si arrivi a processo poi lo stesso non è volto a risarcire il pregiudizio subito dall’offeso, ma a sanzionare penalmente il reo.
Per ottenere il risarcimento del danno patito occorre l’ulteriore attività della costituzione civile del diffamato nell’ambito del procedimento penale ovvero una separata azione dinanzi al Tribunale Civile.
Il tutto con tempistiche spesso assai lunghe che defatigano i giusti intenti risarcitori del soggetto diffamato, soprattutto se i contenuti lesivi siano stati nel frattempo rimossi. Spesso, quindi, il diffamato desiste perché ormai è passato un lungo periodo.
In considerazione degli scenari e delle dinamiche che caratterizzano le nuove condotte diffamatorie, la mediazione civile può rappresentare un valido strumento per le parti coinvolte, ed offre numerosi vantaggi nella risoluzione delle controversie per diffamazione sui social media, soprattutto rispetto a un procedimento giudiziario tradizionale.
Nei casi di diffamazione tramite stampa e social network, la mediazione civile infatti è un passaggio preliminare obbligatorio prima di avviare un'azione legale. L'obiettivo è cercare una soluzione conciliativa con l'aiuto di un mediatore esperto, prima di ricorrere al tribunale per il risarcimento dei danni.
La diffamazione online è quella operata tramite mezzi telematici, i quali rientrano secondo la giurisprudenza tra i “mezzi di pubblicità“.
Due dei principali problemi processuali nella trattazione delle condotte di diffamazione realizzate online attengono le prove:
Caratteristiche peculiari della mediazione civile.
Un tentativo di conciliazione guidato da un mediatore terzo e imparziale per risolvere il conflitto senza andare in giudizio.
È obbligatoria per legge prima di intraprendere un'azione legale civile per diffamazione a mezzo stampa o pubblicitario (inclusi i social media).
Ridurre il carico dei tribunali e offrire una soluzione più rapida, economica ed efficace.
La parte diffamata, assistita dal proprio Avvocato, richiede l'avvio di una procedura di mediazione. Se la mediazione ha esito positivo, si raggiunge un accordo; in caso contrario, si può procedere con l'azione legale.
Tizio viene diffamato da un post su Facebook pubblicato da Caio, che lo accusa falsamente di truffe. Tizio vuole essere risarcito. Prima di fare causa, propone una mediazione civile: chiede la rimozione del post, le scuse pubbliche e 5.000 euro di danni. Se le parti trovano un accordo in mediazione, confrontandosi dinanzi ad un mediatore, che favorisce la comunicazione ed il dialogo, evitano il giudizio, con le conseguenti lungaggini e spese, e, soprattutto, possono contare su una risoluzione della controversia di cui sono i protagonisti attivi.
Nello specifico: cosa è fondamentale valutare in caso di presunta diffamazione online:
Esempio:
“Mario Rossi è un truffatore, ha fregato soldi a me e ad altre persone. Attenti a lui!”
Perché è diffamatorio: accusa grave, pubblicata pubblicamente, che lede la reputazione altrui senza prova giudiziale. È diffamazione aggravata per mezzo di un social con potenziale diffusione ampia.
Esempio:
“Questa non è una professionista, è una pagliaccia che vive di bugie.”
Perché è diffamatorio: l’offesa viene pubblicata sotto un post visibile a più persone e colpisce direttamente la reputazione della persona, soprattutto se legata alla sua attività lavorativa.
Esempio:
Un video virale in cui si fa il nome di una persona accusandola falsamente di aver avuto comportamenti scorretti sul lavoro o nella vita privata.
Perché è diffamatorio: la diffusione visiva rende il danno alla reputazione potenzialmente maggiore. Se contiene dati identificativi e affermazioni false, è perseguibile.
Esempio:
“Sapete che Laura ha rubato dal fondo cassa della scuola? Vergogna!”
E diffamazione? Sì, se il gruppo è numeroso e i messaggi sono rivolti a più persone, può configurare la diffamazione (non è ingiuria, che richiede offesa diretta e privata).
Esempio:
Una persona pubblica falsi screenshot di chat per far credere che un’altra abbia avuto comportamenti illeciti o immorali.
Perché è grave? Combina diffamazione e possibile falsificazione di prove. Può anche integrare altri reati, come falsità materiale o falsa attribuzione di fatti altrui.
Esempio:
“Evitate di collaborare con Tizio, è incompetente e poco affidabile.”
Valutazione: se le affermazioni sono generiche ma offensive e non supportate da fatti, sono diffamatorie. Critiche lecite devono essere veritiere, espresse con moderazione e rilevanti.
In sede penale, la diffamazione via social è punita più severamente perché:
In sede civile, chi si ritiene diffamato può agire per:
In materia, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha analizzato i parametri di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa utilizzati dalla giurisprudenza, onde verificare la possibilità di enucleare criteri orientativi per la quantificazione equitativa di tale danno.
I risarcimenti possono variare da poche migliaia di euro per casi di lieve entità a oltre € 50.000 per casi di eccezionale gravità. I criteri principali per la quantificazione includono la notorietà del diffamante, la diffusione del mezzo, la gravità delle offese e le conseguenze subite dalla vittima.
Criteri di valutazione che influenzano la gravità:
Le fasce (esempi)
