mediazione civile obbligatoria dl 69-2013 dlsg 28-2010

Modifiche alla normativa sulla mediazione con le recenti modifiche

Riportiamo al seguente link il testo coordinato del Decreto Legislativo 28/2010 e del Decreto Legge 69/2013.

Tra le modifiche apportate ne riportiamo alcune più interessanti:
– L’art. 4 c. 1 introduce la competenza territoriale dell’organismo cui presentare l’istanza di mediazione;

– L’art. 5 c. 1bis, congiuntamente con l’art. 8 c.1, introduce l’obbligatorietà dell’assistenza dell’avvocato. Il medesimo articolo ci ricorda anche la temporaneità della durata della normativa che introduce la mediazione: “La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore“. Dopo tale data si valuteranno i risultati ottenuti per un’eventuale continuazione.

– L’art. 6 c. 1 riduce la durata del procedimento di mediazione a tre mesi;

– L’art. 12 c. 1 conferisce valore con efficacia esecutiva agli accordi sottoscritti dalle parti e dagli avvocati;

– L’art. 16 c. 4bis dichiara gli avvocati “mediatori di diritto” e, al tempo stesso, dice che debbano essere formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con i corsi di aggiornamento;

Alcuni dubbi possono essere sollevati dall’art. 5 c. 2bis in quanto così scritto sembrerebbe che al primo incontro di mediazione si debba concludere la mediazione altrimenti la condizione di procedibilità è stata comunque esperita ma con esiti negativi.
Un altro dubbio sorge dalla lettura congiunta degli artt. 5, 8 e 12: nei primi due è prevista la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte; l’art 12 inizia con la parola “ove” che, così posta, potrebbe dare àdito ad interpretazioni sull’obbligatoria presenza di un avvocato che assista la propria parte.
Un ultimo dubbio sorge dalla lettura dell’art. 17 c. 5ter ove è indicato che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione“.

Ci auguriamo che le nuove modifiche introdotte siano di stimolo per l’uso della mediazione anche al di fuori delle materie obbligatorie e che i dubbi in merito all’interpretazione di alcuni passi della normativa possano essere rapidamente chiariti.

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Commissione Europea: nulla osta alla obbligatorietà della mediazione ed alle sanzioni per la mancata adesione

La Commissione Europea, tramite il proprio servizio giuridico, ha presentato le osservazioni scritte alla Corte di giustizia, chiamata a esprimersi sulla causa C-492/11. Si tratta della ormai ”celebre” istanza di pronuncia pregiudiziale proposta, ex art. 267 TFUE, dal Giudice di Pace di Mercato San Severino in relazione ad una controversia in materia assicurativa e pertanto assoggettata, all’epoca dei fatti, al previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Muovendo dalle problematiche inerenti ai profili sanzionatori, la Commissione ritiene, in via generale, che le sanzioni previste dal D. lgs n. 28/2010 per l’ipotesi della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, debbano considerarsi NON ostative rispetto all’accesso alla giustizia e, pertanto, del tutto da condividersi.

Sottolinea infatti il documento come “non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede che la parte che ingiustificatamente non partecipa al procedimento di mediazione sia sanzionata con la possibilità per il giudice successivamente investito della controversia di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e con la condanna al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Tali sanzioni, non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice”.

Diversa la situazione per quanto concerne le sanzioni derivanti dalla mancata accettazione della eventuale proposta formulata dal mediatore che, nell’ipotesi di mediazione obbligatoria, vengono considerate dalla Commissione come effettivamente limitative dell’accesso alla giustizia. Si rileva, infatti, come “un sistema di mediazione quale quello istituito dal D.lgs. 28/2010, il quale prevede che il mediatore possa e a volte debba, senza che le parti possano opporvisi, (qui stranamente la Commissione non considera che il mediatore deve fare la proposta solo ove le parti gliene fanno concorde richiesta, ex art. 11, co. 1, D. lgs n. 28/2010, n. d. a.) formulare una proposta di conciliazione che le parti sono indotte ad accettare per evitare di incorrere in determinate sanzioni economiche, non é in grado di consentire alle parti di esercitare il diritto di decidere liberamente quando chiudere il procedimento di mediazione e pertanto non appare in linea con la ricerca consensuale dell’accordo di mediazione”, osservando inoltre che ”effettivamente tale meccanismo appare in grado di produrre un forte condizionamento delle scelte delle parti che sono spinte ad acconsentire alla mediazione (mettersi d’accordo amichevolmente o accettare la proposta del mediatore) e di conseguenza sono scoraggiate dall’introduzione del processo in sede giudiziaria. Tuttavia, nel caso in cui tale meccanismo opera nell’ambito della mediazione di tipo facoltativo, il condizionamento da esso prodotto non appare tale da incidere sull’esercizio del diritto d’accesso al giudice. Nelle ipotesi di mediazione facoltativa, infatti, sussiste sempre la possibilità per le parti di adire direttamente il giudice”.

Per quanto riguarda il punto cruciale della obbligatorietà del tentativo di mediazione, da espletarsi nel termine di quattro mesi, per la Commissione nulla da eccepire: “non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede per l’esperimento della mediazione obbligatoria un termine di quattro mesi che in determinate circostanze sia destinato ad aumentare. Questa misura non appare tale da comportare un ritardo nell’introduzione e nella definizione di un successivo giudizio che possa essere tale da risultare manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo di garantire una composizione più rapida delle controversie. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale stabilire caso per caso se il ritardo che l’esperimento della mediazione obbligatoria comporta rispetto al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non sia tale da comportare una compressione dì questo diritto suscettibile di ledere la sostanza stessa del diritto”.
In particolare, la Commissione osserva che “l’art. 5, comma 2, della direttiva 2008/52/CE fa salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzione, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario”. Inoltre sottolinea che “riguardo alla mediazione obbligatoria, la Commissione ritiene che valgano le stesse considerazioni in quanto, come il tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale, anch’essa persegue lo scopo di ridurre i tempi processuali per la risoluzione delle controversie e quello di far diminuire quantitativamente il contenzioso giudiziario, migliorando indirettamente l’efficienza dell’amministrazione pubblica. In questo modo, la mediazione obbligatoria, pur ponendosi come misura restrittiva rispetto all’accesso al giudice, è giustificata dal fatto che essa realizza legittimi obiettivi d’interesse generale, tra cui quello della composizione più rapida delle controversie, che é fissato specificatamente nell’interesse delle parti. La mediazione obbligatoria appare pertanto come una misura idonea e non manifestamente sproporzionata a perseguire i suddetti obiettivi”.

Per quanto concerne infine le valutazioni in ordine all’onerosità della mediazione, occorre rilevare come la Commissione non abbia ritenuto di censurare a priori tale aspetto, ma abbia inteso demandare alla valutazione effettuata volta per volta dal giudice nazionale se il peso economico della mediazione possa in concreto ritenersi eccessivamente oneroso rispetto alle possibili alternative.
In ogni caso, in ordine al profilo da ultimo considerato, non sembra potersi prescindere dai rilievi che seguono:
1) Costi di mediazione puramente simbolici, o addirittura un regime di gratuità, non sarebbero confacenti al principio,posto dalla Direttiva, in base al quale gli Stati sono tenuti a garantire la qualità del servizio.
2) Una comparazione effettuata sic et simpliciter tra costi di mediazione e ammontare del contributo unificato non è realistica perché non tiene conto della circostanza per cui in giudizio devono essere considerate le spese per l’onorario dell’avvocato e per l’eventuale CTU.
3) Inoltre la Commissione, con riferimento alle spese di mediazione, sembra considerare soltanto le tabelle e i criteri di cui al DM n. 180/2010, senza tener conto delle modifiche arrecate in tale ambito dal DM n. 145/2011 che, come è noto, ha ridotto ulteriormente le indennità e introdotto i tetti massimi (e non minimi).

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DLgs 28/2010 disegno di legge modifica art. 5

Su iniziativa del sen. Stefano De Lillo (PdL), è stato presentato in Senato un disegno di legge relativo all’interpretazione autentica dell’articolo 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Per mezzo dell’iniziativa in parola, il promotore mira evidentemente a rimuovere le incertezze di ordine ermeneutico che si sono manifestate nel primo periodo di applicazione della normativa sulla mediazione. Come è noto, infatti, diversi giudici di pace (a partire dalla c.d. decisione D’Onofrio) hanno opinato in senso contrario all’applicabilità dell’art. 5 alle controversie pendenti presso i rispettivi uffici, sulla base dell’asserita inidoneità, da parte di una norma di carattere generale che nulla espressamente preveda in merito, ad incidere su una normativa, quale quella di cui al Titolo II del Libro II del c.p.c. (Procedimento davanti al giudice di pace), sì anteriore ma caratterizzata da specialità.
Di conseguenza, il d.d.l. si propone di fornire un’interpretazione autentica dell’art. 5 del decreto n. 28/2010, dal momento che appare evidente, sulla base dello spirito e delle finalità pratiche cui la norma in esame è finalizzata, che l’obbligatorietà della mediazione, nelle materie in cui è prevista, debba applicarsi a tutti i giudizi riguardanti le stesse, indipendentemente dall’ ufficio giudiziario competente per l’eventuale, successivo giudizio. Ciò, principalmente, al fine di evitare che vengano a determinarsi le condizioni favorevoli ad un ulteriore quanto insostenibile appesantimento del contenzioso civile e dell’amministrazione delle giustizia.
Ecco qui di seguito il testo dell’iniziativa e la relativa presentazione.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE LILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010, N. 28

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende evidenziare l’assoluta importanza della disposizione contenuta nell’’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, e degli effetti sulla legislazione che la sua applicazione determina.

Nello specifico per il legislatore era palese che con tale articolo 5 si dovessero considerare abrogate, implicitamente, tutte le norme riferibili all’ambito di applicazione dello stesso.

Tuttavia, è sorta la necessità di procedere a mezzo di uno specifico intervento legislativo in quanto alcuni giudici di pace, con sentenze diverse, hanno deciso che l’obbligo previsto dal citato articolo 5 nelle controversie pendenti dinanzi ai loro uffici è da considerarsi superato e quindi l’articolo non debba essere applicato, in quanto vigente ed attuale è la facoltà, e non l’obbligo, del tentativo di composizione cui fanno riferimento gli artt. 320 e 322 del Codice di Procedura Civile.

Appare quindi necessario sanare l’eccessiva discrezionalità di tali sentenze intervenendo con una interpretazione autentica dell’articolo 5, onde evitare che venga stravolto lo spirito della norma e si creino, conseguentemente, condizioni di insostenibile appesantimento del contenzioso civile e dell’amministrazione della giustizia.

Il Disegno di Legge consta di un solo articolo e si confida possa essere sollecitamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

(Interpretazione autentica dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. L’obbligo del tentativo di mediazione contenuto nell’articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è assoluto ed inderogabile e deve essere applicato in tutti i gradi di giudizio. Sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dall’articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Mediazione-obbligatoria

Ministero della Giustizia, pubblicate le nuove statistiche

La Direzione generale della Statistica del dicastero di via Arenula ha aggiornato al 31 marzo 2012 i dati ministeriali relativi alla proiezione nazionale delle mediazioni civili e commerciali, con analisi delle iscrizioni per materia, valore, tipologia di adesione, distribuzione geografica, durata delle procedure in confronto con la giustizia ordinaria.

Dalla detta rivelazione è evidente l’impatto dell’avvio dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per Condominio e RC auto. Come si ricorderà, per queste materie l’obbligo di presentarsi davanti ad un mediatore è stato posticipato di dodici mesi rispetto alle altre materie a seguito del rinvio deciso dal Dl 225/2010 (cd. milleproroghe), convertito dalla legge 10/2011.

In particolare, dal confronto con la precedente rilevazione, si è potuto riscontrare che l’effetto dell’introduzione delle dette materie  ha comportato (solo negli ultimi 10 gg di marzo!) un incremento del 644% per le controversie relative al risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti che passano da 115 a 856 casi, e del 286% per le richieste di mediazione per controversie in materia di condominio che passano da 94 a 363 casi.

Altro elementi interessanti sono:

–     l’aumento del valore medio della controversia che passa dai 93.700 euro ai 118.299 euro;
–     un leggero aumento (1%) delle adesioni alla mediazione (dal 64% al 65%)
–     un leggero aumento (1%) degli aderenti assistiti dall’avvocato;
–     l’incremento delle controversie demandate dal giudice che passano dal 2% al 2,7% del totale.

È facile predire che il trend di crescita evidenziato dalla mediazione dal complesso delle statistiche ministeriali proseguirà anche per il futuro. È altrettanto evidente che è ancora troppo presto per verificare l’impatto dell’istituto della mediazione nelle controversie delle “neo materie” ma è certo che il raffronto tra la durata minima dei processi azionati innanzi al tribunale ordinario (in media 1.066 giorni), e la durata della mediazione concluse positivamente (circa 61 giorni) la dice lunga sull’efficacia della mediazione.

Per scaricare il file delle statistiche cliccare qui.

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