
26 Marzo
Redazione
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La crisi economica che è iniziata e proseguirà in conseguenza della pandemia globale appare di portata più ampia rispetto alla crisi dei c.d. subprime, atteso che investirà in via diretta sia le imprese che i consumatori, laddove la crisi del 2008 aveva colpito l’apparato produttivo in via riflessa mediante una ristrettezza dell’accesso al mercato del credito (c.d. credit crunch).
Appare indispensabile garantire, in questa fase, la permanenza dei rapporti contrattuali attualmente in corso, seppure a condizioni diverse rispetto a quelle iniziali.
Tale intento non appare raggiungibile dalle parti facendo ricorso agli ordinari strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento, giacché è ragionevole ipotizzare una sostanziale paralisi dell’attività giudiziaria per alcuni mesi.
Ne consegue che l’autonomia privata, attuabile mediante il ricorso alla negoziazione diretta e/o l’utilizzo degli strumenti di ADR (negoziazione assistita, mediazione, arbitrato), costituirà l’unico strumento concretamente utilizzabile per addivenire all’autocomposizione dei contrapposti interessi.
D’altronde il controllo delle sopravvenienze in ambito negoziale non è sconosciuto al nostro ordinamento, atteso che all’interno dello stesso Codice Civile (artt. 1450, 1467, 1664) sono contenute diverse disposizioni riguardanti le tecniche di adeguamento e di “manutenzione” del contratto divenuto medio tempore eccessivamente oneroso e/o iniquo.
Tale esigenza appare maggiormente pregnante in tema di contratti dei consumatori, laddove la presenza di situazioni di squilibrio contrattuale si riverbera sulla stessa validità del negozio.
Un rimedio attualmente esperibile è costituito, quindi, dalla rinegoziazione dei singoli rapporti in corso in cui le parti, assistite dai propri legali e facilitate dall’opera di un mediatore esperto, potrebbero riequilibrare il contratto attualmente in essere in maniera temporanea e/o permanente per addivenire ad un equo bilanciamento dei contrapposti interessi.
L’esigenza è particolarmente avvertita nei contratti di locazione, atteso che l’art. 19 del D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014, consente alle parti di ridurre il canone con scrittura privata da registrarsi entro 30 giorni in regime di esenzione dall’imposta di bollo e di registro, a condizione che tale scrittura non modifichi le altre pattuizioni contrattuali.
Si ricorda, invece, che nelle procedure di mediazione l’esenzione dall’imposta di registro è prevista fino a euro 50.000,00 ed il relativo accordo può contenere ulteriori pattuizioni che non sono apponibili all’interno della scrittura privata di riduzione.
Tutti i contratti ad esecuzione continuata e periodica si prestano per loro stessa natura ad essere rinegoziati e le tematiche di maggior interesse potrebbero riguardare, a mio avviso, i contratti di fornitura, gli appalti di servizi, i contratti di somministrazione ed i contratti di finanziamento.
Sotto quest’ultimo profilo, infatti, va evidenziato che la normativa attualmente in vigore prevede soltanto una sospensione dei contratti in corso, peraltro sottoponendola a numerosi requisiti e procedure di carattere burocratico/formale.
Anche il pagamento dei tributi si è sostanziato, almeno per ora, in una mera sospensione dell’esazione, senza tenere in debito conto che nei prossimi mesi intere categorie sociali, professionali ed imprenditoriali non saranno in grado di produrre un reddito adeguato.
La rinegoziazione, pertanto, si presta ad essere utilizzata con semplicità e celerità per diminuire i costi fissi che gravano sui bilanci familiari, professionali e aziendali, al fine di reperire risorse da destinare alla sopravvivenza economica dei rispettivi nuclei e consentire la pace sociale, il mantenimento dei rapporti relazionali e commerciali e la (lenta ed auspicabile) ripresa delle attività economiche, rispondendo pienamente ai criteri di solidarietà sociale previsti dall’art. 2 della vigente Carta Costituzionale.
Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati a sperimentare con fiducia il tentativo di rinegoziazione dei propri rapporti all’interno dei procedimenti di mediazione, la quale non rappresenta una forma di giustizia allternativa ma, parafrasando la dottrina d’Oltralpe, una forma di “justice douce”.
avv. Marco Marianello
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