

30 Maggio
Redazione
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L’entrata in vigore, il 21 marzo scorso, dell’obbligatorietà della mediazione finalizzata alla conciliazione anche in materia di controversie condominiali e di sinistri stradali, ha immediatamente prodotto gli effetti deflattivi auspicati e perseguiti dal legislatore, con un notevole incremento delle istanze di mediazione presentate agli organismi accreditati.
I diretti interessati, però, non sembrano intenzionati ad accettare la novità: diversi Giudici di Pace, (ad es. Giudice di Pace di Napoli, ord. 23 marzo 2012, o Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, ord. 21 aprile 2012) infatti, hanno sostenuto che nelle questioni rientranti nelle proprie competenze il tentativo di conciliazione non sarebbe obbligatorio, sulla base di argomentazioni che non mancheranno di suscitare più di una perplessità.
In sintesi, si sostiene che, rappresentando il Titolo II del Libro II del c.p.c., dedicato al processo dinanzi al Giudice di Pace, una normativa speciale rispetto al giudizio ordinario, e non contenendo il D.lgs n. 28 del 2010 alcun riferimento al medesimo, non risulterebbero abrogati gli artt. 320 e 322 c.p.c., i quali prevedono un tentativo di conciliazione, rispettivamente giudiziale e stragiudiziale operato dal Giudice di Pace stesso, il secondo dei quali, in particolare, perseguirebbe la medesima finalità del decreto legislativo.
In sostanza, dunque, si asserisce la contraddittorietà e la intrinseca illogicità della previsione di un tentativo di conciliazione, vale a dir quello esperito dal mediatore, che andrebbe a precedere quello successivamente operato dal giudice in sede non contenziosa.
Sorge spontaneo domandarsi, ove non si proceda in mediazione prima di agire dinanzi al Giudice di Pace, se non si finisca con il rischiare di vedersi annullata la sentenza in appello, per poi dover riprendere tutto da capo, a partire dal tentativo di conciliazione dinanzi ad un Organismo…
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