

02 Agosto
Redazione
News
Comunicato stampa del Ministero della Giustizia
1° agosto 2012
“Avevo convocato un incontro con i rappresentanti dell’avvocatura per discutere del tema di un loro possibile contributo allo smaltimento dell’arretrato civile. I miei interlocutori hanno ritenuto che fosse pregiudiziale alla trattazione di questo tema sciogliere il nodo della legge professionale, preceduta dallo stralcio della posizione degli avvocati da quella di altre categorie professionali dal regolamento sugli ordini di prossima emanazione”. Lo afferma il ministro della Giustizia, Paola Severino, a conclusione della riunione con tutti i rappresentati dell’avvocatura tenutasi nel pomeriggio del primo agosto presso la sala Livatino nel dicastero di Via Arenula.
“Ho manifestato la mia disponibilità a partecipare attivamente alla stesura della legge di riforma della professione forense che ne valorizzasse la specificità e di volerlo fare in tempi ristrettissimi, durante il periodo estivo, senza quindi che ciò ritardasse l’itinerario parlamentare e – prosegue il Guardasigilli –consentendo al governo di esprimere un parere più meditato sulla richiesta di sede deliberante in Commissione Giustizia della Camera. Ho preso atto di questa chiusura pregiudiziale. Sottoporrò la questione al prossimo Consiglio dei ministri che – conclude il ministro Severino – assumerà le conseguenti decisioni”.
Post correlati

MEDIAZIONE CIVILE
Tribunale di Ragusa, sentenza n. 300/2026: la firma del mediatore attesta la partecipazione della parte e la validità del verbale anche senza la firma digitale della parte presente all’incontro.

MEDIAZIONE CIVILE
La sentenza della Corte di Cassazione n. 22276/2026 interviene sul coordinamento tra il Testo Integrato Conciliazione (TICO) e la mediazione obbligatoria nei contratti di somministrazione energetica, chiarendo la delimitazione degli oneri d’impulso nelle controversie introdotte mediante ricorso per decreto ingiuntivo. La Corte ribadisce che l’attivazione del TICO grava sul cliente solo quando sia quest’ultimo a promuovere la controversia nei confronti dell’esercente, mentre non riguarda l’ipotesi in cui il fornitore abbia già introdotto il giudizio monitorio. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 19596/2020 sulla natura del giudizio di opposizione, la Cassazione afferma che l’interesse sostanziale alla decisione di merito permane in capo al creditore opposto, cui consegue – nei giudizi soggetti alla disciplina post-Cartabia – l’onere di attivare la mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010. La pronuncia delinea così un criterio di coordinamento fondato sulla sequenza processuale e sulla posizione sostanziale delle parti, destinato ad incidere significativamente sul contenzioso in materia di forniture energetiche.

MEDIAZIONE CIVILE
Verbale di mediazione: cosa deve contenere, cosa escludere e come garantire riservatezza e tutela delle parti nel successivo giudizio.

MEDIAZIONE CIVILE
Scopri il nuovo servizio di Mediazione Commerciale Internazionale di ADR Intesa per risolvere controversie transfrontaliere in modo rapido ed efficace.

MEDIAZIONE CIVILE
Mediazione e azione giudiziale: deve esserci simmetria.

MEDIAZIONE CIVILE
Cassazione n. 15584/2026: la condizione di procedibilità riguarda la domanda iniziale e non il terzo chiamato in causa.
