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12 Gennaio

Rosemary Perna

MEDIAZIONE CIVILE

Mediazione Internazionale ed esecutività degli accordi. La convenzione di Singapore (2019) nel contesto geopolitico attuale

L’Organizzazione delle Nazioni Unite è l’istituzione internazionale e sovranazionale più autorevole. Sebbene stia vivendo momenti di poco ascolto, l’importanza di questo ente e del lavoro che svolge, non solo sui grandi temi che assurgono ai notiziari, è innegabilmente utile per la comunità internazionale. Tra le attività dell’ONU vi rientra quella di studio ed armonizzazione delle leggi nazionali attraverso la formulazione di convenzioni e modelli di legge di recepimento.

Tra le varie commissioni ONU vi è quella che si occupa del Commercio Internazionale, UNCITRAL,United Nations Commission on International Trade Law.

Proprio da questa commissione, nella sua espressione del Gruppo II che si occupa di “dispute settlement”,nel 2018è stata elaborata la Convenzione denominata “International Settlement Agreements Resulting from Mediation”, più nota come Convenzione di Singapore, riferita al luogo dove la stessa è stata celebrata il 7 agosto 2019 e sottoscritta dai primi 48 Stati. In questi anni ulteriori 11 Stati la hanno sottoscritta, vi hanno aderito o ne hanno ratificato il contenuto, riportandolo nel contesto normativo nazionale.

La Convenzione di Singapore è volta a offrire uno strumento di uniformità normativa in materia di accordi di mediazione tra soggetti internazionali e a favorire il commercio tra di essi, secondo le finalità UNCITRAL, mediante il riconoscimento di titolo esecutivo dell’accordo preso in una mediazione commerciale.

Come ormai noto agli operatori del settore, la mediazione commerciale è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, caratterizzata da rapidità ed economicità di un procedimento che si svolge con modalità cooperative tra parti litiganti. Per tali caratteristiche la mediazione risulta essere un valido strumento di gestione degli affari commerciali internazionali nelle loro fasi critiche.

L’ONU, quale ente di raccordo della disciplina internazionale, si è occupata di individuare una regolamentazione riguardante l’ulteriore fase critica della relazione tra traders internazionali: l’esecuzione dell’accordo raggiunto in un procedimento di mediazione commerciale.

Nel contesto internazionale la certezza della esecuzione delle pattuizioni emergenti dall’accordo conciliativo costituisce per le Parti una vera e propria garanzia sull’investimento in termini di tempo, denaro e affidamento nel procedimento di mediazione e della sua positiva conclusione.

Ove gli accordi di mediazione non rispettati richiedano ancora il ricorso all’autorità giurisdizionale per una cognizione e ricognizione degli accordi presi nella sede mediativa si annida l’insidia della vanificazione dell’utilità dell’accordo sottoscritto, finendo per risultare uno strumento dilatorio a vantaggio della parte che possa aver agito in mala fede sin dal principio o che si trovi successivamente nella condizione di non rispettare le obbligazioni assunte.

Diverso è se l’accordo sottoscritto dalle parti residenti in Paesi diversi assume un valore di titolo esecutivo, potendo la parte interessata all’adempimento superare la fase di qualsiasi tipo di cognizione e accertamento delle volontà e ricorrere direttamente al giudice dell’esecuzione.

La Convenzione di Singapore offre soluzione a tale necessità prevedendo che gli accordi raggiunti in una mediazione internazionale siano riconosciuti dalle autorità giurisdizionali nazionali quali validi titoli per la loro esecuzione a determinate condizioni. All’Article 4. Requirements for reliance on settlement agreementsla Convenzione individua le caratteristiche dei “soggetti in mediazione” e degli “accordi sottoscritti davanti ad un mediatore” affinchè il titolo che si viene a formare sia eseguibile forzosamente. Il successivo articolo 5, nel perimetrare le eccezioni, crea ampi spazi interpretativi che rendono possibile per il giudice dell’esecuzione entrare nel merito dei requisiti dell’accordo con margini di discrezionalità circa la verifica del contenuto dell’accordo stesso. Nonostante alcune lacune, il Documento ONU costituisce comunque un punto di riferimento importante per gli affari internazionali e per la gestione delle controversie transnazionali mediante l’impiego dell’istituto della mediazione civile.

L’Italia non ha ancora firmato o ratificato la Convenzione. Tuttavia dal 2010 si è dotata del noto decreto legislativo 28. Gli accordi raggiunti secondo tale decreto hanno la qualità di titoli esecutivi.

Con riguardo, però, agli accordi sorti fuori dal territorio nazionale e fuori dal contesto del decreto legislativo 28/2010, in Italia non è possibile ricorrere direttamente al giudice dell’esecuzione.

Il dibattito riguardante il recepimento della Convenzione di Singapore è in corso anche a livello sovranazionale in Unione Europea e riguarda la possibilità di un recepimento europeo per poi giungere ad una ratifica da parte dei Paesi membri.

Vi è da dire che i Paesi che hanno già sottoscritto la Convenzione si distinguono per avere specifiche peculiarità nel trading internazionale.

Da una parte tra i primi firmatari troviamo U.S.A. e Cina, Stati il cui commercio con l’estero ricopre una significativa fetta delle rispettive economie, e dall’altra Stati dalle economie deboli o antagoniste dei players più importanti nello scenario internazionale quali ad esempio una serie di Stati africani, Iran ed Iraq.

La sottoscrizione della Convenzione di Singapore costituisce uno strumento di emancipazione e di volontà di dare fiducia ai mercati internazionali, coinvolgendo Stati le cui legislazioni sono spesso fondate su valori e principi molto diversi tra loro.

L’auspicio è che anche l’Italia e gli altri Paesi Europei che non si sono dotati ancora di uno strumento di riconoscimento degli accordi internazionali possano giungere alla ratifica dei contenuti della Convenzione di Singapore ed introdurre nella propria giurisdizione l’efficacia esecutiva degli accordi transnazionali di mediazione, ciò a maggiore affermazione del principio della capacità delle parti litiganti di prendere responsabilmente delle decisioni, assumendo reciproche obbligazioni e le conseguenze delle stesse, senza ricorrere ad una autorità giudicante che ripercorra un contenzioso ormai superato dalle determinazioni negoziali già affrontate ed assunte dalle parti stesse.

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