Interessante pronuncia del Tribunale di Viterbo (6 dicembre 2025, n. 741) con la quale si chiarisce un punto di particolare importanza in materia di rapporto tra mediazione ed opposizione a decreto ingiuntivo: quid iuris se parte opposta non si costituisce nel giudizio di opposizione?
Il Tribunale di Viterbo conferma che l’onere di attivare nei termini di legge la mediazione obbligatoria grava “…unicamente sulla opposta in ragione della peculiare natura e struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la parte opposta solo formalmente assume la veste di parte convenuta, mentre rappresenta la parte attrice in senso sostanziale, la quale aziona la propria pretesa creditoria tramite il ricorso monitorio; la parte opponente, invece, solo formalmente assume la veste di parte attrice introducendo la fase di cognizione, mentre sostanzialmente assume la veste di convenuta che, in quanto tale, ha l’onere di contestare la pretesa creditoria azionata da controparte“.
Nel caso di specie, un istituto bancario, ottenuto per il tramite di società mandataria decreto ingiuntivo nei confronti di un fideiussore, a fonte dell’opposizione proposta da quest’ultimo rimaneva contumace.
Il Giudice, verificata la correttezza della notificazione dell’atto di citazione in opposizione ai sensi dell’art. 645, co. 1, c.p.c., ha ritenuto di pronunciare nei termini di cui sopra muovendo innanzitutto da un presupposto di ordine generale: la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass. Civ. SS.UU., sent. n. 19596/2020), stante il progressivo formarsi di due distinti orientamenti che per lungo tempo si erano contrapposti sul punto relativo all’onere di promuovere la mediazione all’interno del giudizio dei opposizione a decreto ingiuntivo, aveva chiarito che “…nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo“.
L’orientamento consolidato delle Sezioni Unite poc’anzi richiamato, peraltro, è stato poi recepito a livello normativo, con la riforma c.d. Cartabia, con l’introduzione dell’art. 5 – bis, D.lgs 28/2010, secondo il quale “Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
“Positivizzazione”, dunque, dell’approdo cui era pervenuta già dal 2020 la giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso.
Ciò ribadito, il provvedimento in commento, con riferimento all’ipotesi di specie, vale a dire alla mancata costituzione dell’opposta nel giudizio di opposizione ritualmente incardinato, si esprime in termini perentori: proprio la peculiare struttura bifasica del giudizio monitorio, in precedenza richiamata, risulta ostativa “…alla possibilità di addossare su parte opponente quell’onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria che, fisiologicamente, avrebbe gravato sull’opposta ove ritualmente costituita“.
Pertanto, a fronte della contumacia di parte opposta dichiarata con decreto ex art. 171 – bis, c.p.c. va dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza in esame – sia consentita una breve nota conclusiva di carattere più generale – rappresenta un ulteriore corollario dell’orientamento accolto dalla Suprema Corte e successivamente recepito dal legislatore in sede di riforma.
In effetti, al di là degli argomenti di ordine logico-testuale già a suo tempo richiamati dalle Sezioni Unite, l’opzione ermeneutica prescelta si fonda – sotto il profilo sistematico – sulle diverse conseguenze derivanti dall’inerzia delle parti a seconda che si propenda per l’una o per l’altra soluzione.
Laddove infatti l’onere di incardinare la mediazione fosse posto a carico dell’opponente e questi rimanesse inerte, alla pronuncia di improcedibilità farebbe seguito l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo; se l’onere, invece, è a carico dell’opposto, la sua inerzia comporterà l’improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo; il quale ben potrà essere riproposto, senza quell’effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto.
Nella prima ipotesi, quindi, definitività del risultato; nella seconda, mero onere di riproposizione per il creditore, il quale non perde nulla.
Il che appare, tra l’altro, pienamente conforme a Costituzione.
In sostanza, dovendo optare tra due contrapposte interpretazioni, non può che preferirsi quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale; porre l’onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell’opponente si tradurrebbe, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale.
La giurisprudenza costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della c.d. giurisdizione condizionata, fornisce quindi un ulteriore e decisivo argomento nel senso che si è delineato. La Corte costituzionale ha infatti costantemente sottolineato come le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri siano legittime purché ricorrano certi limiti; e che comunque debbano considerarsi illegittime le norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi stragiudiziali la conseguenza della decadenza dall’azione giudiziaria.