
29 Maggio
Redazione
News
Nel giardino di ADR Intesa, via Fregene 9 – Roma
10 giugno 2015 – h. 19.00
Procedimenti sommari: rapporti con la mediazione e la negoziazione assistita.
Relatore: dott. Luigi Majoli
24 giugno 2015 – h. 19.00
Contratti bancari, responsabilità medica e sanitaria: tecniche di negoziazione.
Relatore: Avv. Carlo Recchia
1 luglio 2015 – h. 19.00
Il processo civile nel Regno Unito e in Italia: impostazioni a confronto
Relatori: Avv. Lorenza Villa e dott. Luigi Majoli
15 luglio 2015 – h. 19.00
La gestione del primo incontro di mediazione: tattica, pratica e tecniche.
Relatore: Avv. Luca Tantalo
29 luglio 2015 – h. 19.00
La risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo alla luce delle ultime novità comunitarie.
Relatori: Avv. Carlotta Calabresi e Avv. Marco Marianello
Ogni Convegno sarà seguito da una gustosa e abbondante APERICENA con prelibate specialità e ottimi vini.
Quota di partecipazione € 15,00.
POSTI LIMITATI – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Info e prenotazioni: formazione@adrintesa.it
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Tribunale di Ragusa, sentenza n. 300/2026: la firma del mediatore attesta la partecipazione della parte e la validità del verbale anche senza la firma digitale della parte presente all’incontro.

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La sentenza della Corte di Cassazione n. 22276/2026 interviene sul coordinamento tra il Testo Integrato Conciliazione (TICO) e la mediazione obbligatoria nei contratti di somministrazione energetica, chiarendo la delimitazione degli oneri d’impulso nelle controversie introdotte mediante ricorso per decreto ingiuntivo. La Corte ribadisce che l’attivazione del TICO grava sul cliente solo quando sia quest’ultimo a promuovere la controversia nei confronti dell’esercente, mentre non riguarda l’ipotesi in cui il fornitore abbia già introdotto il giudizio monitorio. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 19596/2020 sulla natura del giudizio di opposizione, la Cassazione afferma che l’interesse sostanziale alla decisione di merito permane in capo al creditore opposto, cui consegue – nei giudizi soggetti alla disciplina post-Cartabia – l’onere di attivare la mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010. La pronuncia delinea così un criterio di coordinamento fondato sulla sequenza processuale e sulla posizione sostanziale delle parti, destinato ad incidere significativamente sul contenzioso in materia di forniture energetiche.

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