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30 Luglio

Luigi Majoli

Materie di mediazione obbligatoria

La corretta redazione della domanda di mediazione

Il Tribunale di Genova, Sez. III, con la sentenza 18 novembre 2024, n. 2952, fornisce con estrema chiarezza le coordinate cui deve rispondere la domanda di mediazione, ai fini del corretto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Nell’ambito di una controversia in materia condominiale, si era verificato quanto di seguito sinteticamente riportato: i condomini attori avevano originariamente impugnato, ritenendola illegittima in relazione a due punti all’ordine del giorno (approvazione rendiconto consuntivo 2019/20 e servitù di passaggio), una prima delibera assembleare, depositando la relativa istanza di mediazione. L’amministratore, nel convocare la successiva assemblea per ottenere la (allora) necessaria autorizzazione a partecipare alla mediazione, aveva nuovamente inserito all’ordine del giorno i predetti due punti impugnati, che venivano approvati una seconda volta con il voto contrario degli attori, presenti in assemblea. Gli attori impugnavano anche la seconda delibera, in relazione a due punti all’ordine del giorno (approvazione rendiconto/consuntivo 2020/21 e nomina amministratore) depositando ulteriore istanza di mediazione. L’amministratore nuovamente riteneva di reinserire all’ordine del giorno i due punti impugnati, che venivano anch’essi approvati una seconda volta con il voto contrario degli attori, presenti in assemblea.

Giunta la vicenda in sede giudiziale, il Condominio convenuto ha eccepito l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo di conciliazione dal momento che, a suo dire, “…le istanze di mediazione, apparivano talmente generiche e scarne dal punto di vista del petitum, che la difesa del Condominio non poteva, in alcun modo, svolgere le proprie difese, con conseguente improcedibilità della domanda”.

Ad avviso del Tribunale, tuttavia, detta eccezione del convenuto non può nella specie trovare accoglimento.

Come è noto, la forma e le modalità di proposizione della domanda di mediazione sono disciplinate dall’art. 4, D.lgs. 28/2010. In particolare, il secondo comma della citata disposizione prevede che “La domanda di mediazione deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”.

Rileva il Giudice come la necessità che nella domanda siano indicati l’oggetto e le ragioni della pretesa risulti funzionale “…non solo a definire il thema del procedimento di mediazione ma anche a permettere al giudice del futuro giudizio di merito di verificare la procedibilità della domanda, acclarando che il diritto per il quale si procede è lo stesso azionato dinanzi al mediatore”.

E’ pertanto necessario che la domanda di mediazione sia redatta con sufficiente chiarezza, ed in particolare, relativamente alle ragioni della domanda, le stesse dovranno “…essere identificate con i fatti posti a sostegno della richiesta, che vanno riferiti non nella loro dettagliata specificità ma nei loro tratti essenziali e strutturali”. Non sarà invece necessario indicare le ragioni di diritto della pretesa, né, tantomeno, “…allegare giurisprudenza o deduzioni o argomentazioni di diritto”.

Ciò posto, nel caso di specie i presupposti richiesti dalla normativa appaiono adeguatamente soddisfatti, in quanto – osserva il Tribunale – nella specifica sezione dell’istanza riservata all’oggetto della domanda e alle ragioni della pretesa possono rintracciarsi tutti gli elementi che il legislatore ha ritenuto necessari per la piena comprensione della richiesta di mediazione.
In particolare, quanto all’istanza depositata in data 21 luglio 2021: “impugnazione delibera assemblea 23/06/2021, punti nn. 2, 3 e 7 alla voce “oggetto domanda”, per violazione diritto di verifica preventiva dei documenti contabili, per violazione delle maggioranze deliberative necessarie e per l’omessa menzione nel verbale della relazione tecnica dell’Ing. (…), citata nel corso della discussione alla voce “ragioni pretesa“;

quanto all’istanza depositata in data 11 ottobre 2021: “impugnazione delibera assemblea 27/09/2021, punti nn. 2, 3 e 4 alla voce “oggetto domanda”, in quanto replica della delibera approvata in data 23.6.2021, già impugnata (per violazione diritto di verifica preventiva dei documenti contabili, per violazione delle maggioranze deliberative necessarie e per l’omessa menzione nel verbale della relazione tecnica dell’Ing. (…), citata nel corso della prima discussione) alla voce “ragioni pretesa”;

quanto infine all’istanza depositata in data 13 dicembre 2021: “impugnazione delibera assemblea 16/11/2021, punti nn. 2, 3 e 4, alla voce “oggetto domanda” per la presenza degli stessi vizi delle precedenti delibere approvate in data 23/6 e 27/9/2021, già impugnate (per violazione diritto di verifica preventiva dei documenti contabili, per violazione delle maggioranze deliberative necessarie e per l’omessa menzione nel verbale della relazione tecnica dell’Ing. (…), citata nel corso della prima discussione) alla voce “ragioni pretesa“.

Secondo il Tribunale di Genova, quindi, il tenore di tali istanze, come sopra richiamato, integra pienamente il rispetto dei parametri normativi, in quanto consente l’agevole individuazione delle delibere impugnate e gli aspetti delle questioni per cui sono state attivate le mediazioni, “…di talché i presupposti richiesti dalla norma appaiono adeguatamente soddisfatti, con conseguente infondatezza dell’eccezione di improcedibilità”.

Sinteticamente concludendo, quindi:

è necessario e sufficiente che la domanda di mediazione sia redatta con chiarezza. Non è invece necessario indicare le ragioni di diritto della pretesa, né allegare giurisprudenza o deduzioni o argomentazioni di diritto. Nel caso specifico, l’indicazione dei punti della delibera impugnata e gli aspetti delle questioni per cui sono state attivate le mediazioni è sufficiente ad integrare la predetta “chiarezza” della domanda.

Ciò in quanto “la necessità che nella domanda siano indicati l’oggetto e le ragioni della pretesa è funzionale non solo a definire il thema del procedimento di mediazione ma anche a permettere al giudice del futuro giudizio di merito di verificare la procedibilità della domanda, acclarando che il diritto per il quale si procede è lo stesso azionato dinanzi al mediatore.”

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