Esecuzione dell'accordo in mediazione

L’esecuzione dell’accordo in mediazione

L’istituto della mediazione civile, in forza della propria natura, che consente alle parti, assistite dai rispettivi legali, di raggiungere un accordo pieno e consapevole il cui contenuto è dalle stesse determinato in piena libertà, ferma la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, non dovrebbe implicare, in linea astratta, la necessità di successive attività esecutive.

Ed in effetti, come l’esperienza mostra, di regola l’accordo allegato al verbale di conciliazione viene rispettato, proprio in quanto frutto di una scelta voluta (o quantomeno, in talune ipotesi, in quanto “vissuto” come il minore dei mali).

In estrema sintesi: conciliazione all’esito della mediazione e necessità di portare ad esecuzione l’accordo appaiono concetti tra loro in netto contrasto, dal punto di vista logico prima ancora che da quello giuridico.

Ciò non toglie, ovviamente, che possano verificarsi casi in cui, malgrado l’esito positivo del procedimento ex D.lgs 28/2010, una delle Parti si trovi di fronte all’altrui inadempimento agli obblighi liberamente assunti in sede di mediazione, e pertanto costretta a ricorrere alla fase dell’esecuzione.

L’art. 12, co. 1, del D.lgs 28/2010 prevede che “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art 480, secondo comma del codice di procedura civile (…).

L’art 474 c.p.c., dopo aver previsto che l’esecuzione forzata possa avere inizio soltanto “in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo liquido ed esigibile”, nell’elencare quali siano i titoli esecutivi, al numero 1, dopo aver fatto menzione delle sentenze, fa riferimento ai provvedimenti e agli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

Di conseguenza, in forza del predetto art. 12, co. 1, D.lgs 28/2010, il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege, risultando ricompresi nell’ambito dei titoli esecutivi richiamati dall’art 474, n.1, c.p.c., vale a dire degli “altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”.

Stante la relazione sussistente tra gli artt. 474 e 475 c.p.c., il verbale di mediazione e l’accordo ad esso allegato non necessitano della formula esecutiva

Infatti, l’art 475 c.p.c. individua espressamente le tipologie di titoli esecutivi, di cui al precedente art. 474 c.p.c., per i quali è necessaria l’apposizione della formula esecutiva. In particolare l’art. 475 c.p.c. menziona:

  1. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria (richiamati dall’art. 474 n. 1 c.p.c. primo periodo)
  2. Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Non è ravvisabile alcun riferimento “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”, tra i quali, come detto, il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato.

Il fatto, dunque, che l’art. 475 c.p.c., che indica quali titoli necessitino dell’apposizione della formula esecutiva, non richiami “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”, implica che non sia necessario dover apporre la formula esecutiva sul verbale al fine di portarlo ad esecuzione.

D’altra parte, ciò è confermato dalla circostanza che con il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014 (c.d. misure di “degiurisdizionalizzazione”) sia stato integrato l’art. 12, co. 1, D.lgs 28/2010, con la previsione, per l’appunto, che l’accordo di conciliazione debba “essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, secondo comma, del codice di procedura civile.”  Quindi, parimenti a quanto avviene per l’assegno e la cambiale, al fine di dare esecuzione all’accordo di conciliazione appare sufficiente trascrivere integralmente il testo dell’accordo all’interno dell’atto di precetto, aggiungendo la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario che ne attesti la conformità rispetto all’originale esibito.

La notifica del precetto andrà effettuata alla Parte personalmente sulla base di quanto disposto dall’art. 479 c.p.c. secondo cui “…. l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. ….  Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente”.

Se invece l’accordo è sottoscritto dalle sole Parti (ipotesi, peraltro, nella pratica estremamente rara) ai fini dell’efficacia di titolo esecutivo è necessario l’ottenimento del decreto di omologa emesso dal Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di accordo e del rispetto dei principi dell’ordine pubblico e delle norme imperative, e appare perciò necessario far apporre la formula esecutiva di cui all’art. 475, co. 4, c.p.c.

Infine, giova ricordare che altra eccezione alla regola dell’immediata efficacia esecutiva dell’accordo raggiunto in mediazione ai sensi dell’art. 12, co 1, D.lgs 28/2010, è rappresentata dall’accordo raggiunto nelle controversie trasfrontaliere, con riferimento alle quali l’accordo stesso dovrà essere omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario il medesimo deve avere esecuzione.

Luigi Majoli – ADR Intesa

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