

23 Settembre
Redazione
News
Se ogni film di successo, di solito, ha un sequel, anche la “Giustizia Italiana” sta tentando di bissare il successo ottenuto con la mediazione obbligatoria.
Con la reintroduzione della mediazione obbligatoria si tenta di sbloccare, almeno in parte, la paralisi che avvolge la Giustizia del nostro Paese.
Come funziona la nuova mediazione civile obbligatoria: iniziando dalle materie si nota da subito come sia stata esclusa l’obbligatorietà per il risarcimento danni dovuti alla circolazione di veicoli e natanti. La mediazione rimane obbligatoria per le altre materie già previste, ovverosia condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Nuove modifiche al D. Lgs. 28/2010 sono state introdotte con il Decreto del Fare convertito con Legge 98/2013. Tra queste si nota subito il principio della competenza territoriale per la presentazione dell’istanza di mediazione.
Al seguente link si può visionare il D. Lgs. 28/2010 come modificato dalla Legge 98/2013.
Altra novità riguarda l’incontro preliminare di programmazione con cui le parti decidono se proseguire la mediazione oppure interrompere la procedura. Detto incontro deve svolgersi entro trenta giorni dal deposito dell’istanza di mediazione.
Se con la legge precedente il giudice poteva invitare le parti a presentare istanza di mediazione, con la nuova legge il giudice può ordinare alle parti in causa l’andata in mediazione.
Altre modifiche introdotte con la nuova disciplina riguardano la riduzione da quattro a tre mesi per la durata di una mediazione, gli avvocati sono mediatori di diritto ma soggetti all’obbligo di aggiornamento, gli avvocati assistono le parti durante l’intera procedura e, data la presenza di questi ultimi durante l’intera procedura, l’accordo di mediazione ha efficacia esecutiva.
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