Mediazione civile: la società di persone

La società di persone

La società di persone è una delle tipologie di società previste dal diritto italiano e si basa su una forma di partnership tra soggetti che decidono di avviare un’impresa comune. Le società di persone sono caratterizzate dal fatto che i soci rispondono personalmente e in modo illimitato delle obbligazioni sociali.

Definizione di società di persone

Dal punto di vista tecnico-giuridico, la società di persone è un tipo di società in cui l’elemento personale – cioè i soci – riveste un ruolo di primaria importanza. La società di persone è infatti caratterizzata da un forte vincolo personale tra i soci, che rispondono in modo illimitato e solidale per le obbligazioni sociali. Queste società si fondano su un contratto tra due o più persone che conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di condividerne gli utili.

Contesto storico e legale

Le società di persone sono regolate dal Codice Civile italiano (Libro V – Titolo V), che ne disciplina in modo dettagliato la costituzione, l’organizzazione e lo scioglimento. Le origini di queste società risalgono ai tempi dell’antica Roma, con la figura della “societas”. Nel corso dei secoli, la società di persone ha assunto forme diverse, adattandosi alle esigenze economiche e sociali di ogni epoca. Il Codice Civile del 1942, ancora vigente, ha dato la forma attuale alle società di persone, distinguendo tra società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice.

Significato e importanza delle Società di Persone nell’economia

Nell’economia italiana, le società di persone svolgono un ruolo fondamentale, rappresentando una parte significativa delle imprese. Sono particolarmente diffuse nei settori in cui le dimensioni dell’impresa non richiedono grandi quantità di capitale o l’anonimato dei soci, come l’agricoltura, l’artigianato e i servizi professionali. Le società di persone offrono infatti un modello organizzativo flessibile, che consente di coniugare le esigenze dell’impresa con quelle dei soci, garantendo al contempo una gestione personalizzata e diretta dell’attività.

Art. 2247 – Società

Questo articolo fornisce la definizione generale di una società. Stabilisce che si ha una società quando due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di condividerne gli utili. Quindi, ci sono due elementi chiave in una società: il conferimento di beni o servizi da parte dei soci e l’intento di esercitare un’attività economica con l’obiettivo di ottenere un profitto da dividere tra i soci.

Art. 2248 – Società di persone

L’articolo 2248 specifica che in una società di persone, tutti i soci rispondono in modo illimitato e solidale per le obbligazioni sociali, a meno che non sia diversamente previsto dalla legge per certi tipi di società (come nella società in accomandita semplice, dove i soci accomandatari rispondono in modo illimitato, mentre i soci accomandanti rispondono fino all’ammontare del loro contributo al capitale sociale).

Art. 2249 – Società semplice

L’articolo 2249 si occupa della società semplice. Questa è la forma più elementare di società di persone, utilizzata solitamente per attività economiche di piccole dimensioni o per gestire beni comuni. L’articolo specifica che se il contratto di società non indica altrimenti, la società si presume semplice.

Art. 2250 – Società con un nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni

Infine, l’articolo 2250 elenca altri tipi di società di persone: la società in nome collettivo (SNC), la società in accomandita semplice (SAS) e la società in accomandita per azioni (SAPA). Queste società devono essere costituite con un atto pubblico e iscritte nel registro delle imprese. Diversamente dalla società semplice, queste società assumono obbligazioni verso i terzi con il nome della società, e non con il patrimonio personale dei soci.

In sintesi, questo articolo stabilisce che:

Atto pubblico e registrazione: Le società in nome collettivo (SNC), in accomandita semplice (SAS) e in accomandita per azioni (SAPA) devono essere costituite mediante un atto pubblico. L’atto pubblico è un documento redatto da un notaio o un altro pubblico ufficiale, che garantisce l’autenticità delle dichiarazioni dei soci e la legalità del contratto di società. Inoltre, l’atto di costituzione deve essere registrato.

Inizio della società: Per quanto riguarda i terzi (cioè, persone o entità che non sono parte del contratto di società), la società in nome collettivo (SNC) o in accomandita semplice (SAS) esiste soltanto a partire dal momento in cui è iscritta nel registro delle imprese. Questo significa che queste società non possono intraprendere attività commerciali o assumere obbligazioni nei confronti dei terzi fino a quando la loro iscrizione nel registro delle imprese non è stata effettuata

Tipi di Società di Persone

La società semplice

La società semplice abbreviata come S.s., è un tipo di società di persone tipico del diritto civile italiano. È disciplinata dagli articoli 2251 – 2298 del Codice Civile.

La S.s. è caratterizzata da un forte vincolo personale tra i soci, che rispondono in modo illimitato e solidale per le obbligazioni sociali. La società semplice si costituisce con un contratto tra due o più persone che conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di condividerne gli utili.

Un aspetto importante è che, a differenza delle altre forme di società di persone, la società semplice non necessita di un atto pubblico per la sua costituzione (a meno che non venga conferito un immobile) e non è obbligatoria l’iscrizione nel registro delle imprese, a meno che non svolga un’attività commerciale.

Società in Nome Collettivo (S.n.c.)

La società in nome collettivo, o S.n.c., è un tipo di società di persone disciplinata dagli articoli 2299 – 2321 del Codice Civile.

In una S.n.c., tutti i soci sono obbligati in modo illimitato e solidale a contribuire alle obbligazioni sociali con il loro patrimonio personale. Questo significa che, in caso di debiti, ogni socio può essere chiamato a rispondere per l’intero importo del debito, non solo per la quota che gli corrisponde.

La S.n.c. è costituita da un atto pubblico e deve essere iscritta nel registro delle imprese. Il nome della società deve comprendere il nome di almeno uno dei soci, con l’indicazione che si tratta di una società in nome collettivo.

Società in Accomandita Semplice (S.a.s.)

La società in accomandita semplice, o S.a.s., è disciplinata dagli articoli 2322 – 2341 del Codice Civile.

Una S.a.s. è una società di persone che prevede la coesistenza di due categorie di soci: i soci accomandatari, che hanno responsabilità illimitata e che sono responsabili della gestione della società, e i soci accomandanti, che hanno responsabilità limitata all’ammontare del loro contributo al capitale sociale.

Come per la S.n.c., la S.a.s. deve essere costituita con atto pubblico e deve essere iscritta nel registro delle imprese. Il nome della società deve includere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’aggiunta della dicitura “in accomandita semplice” o “S.a.s.”.

La scelta del tipo di società dipende da vari fattori, come il tipo di attività economica da svolgere, la disponibilità di capitale e il livello di rischio che i soci sono disposti ad assumere.

Società di persone e società di capitali

La differenza principale tra società di persone e società di capitali riguarda la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali e l’importanza attribuita alla persona del socio.

Società di Persone

In una società di persone, i soci rispondono in modo illimitato e solidale per le obbligazioni sociali, a meno che non sia diversamente previsto dalla legge per certi tipi di società (come nella società in accomandita semplice). Ciò significa che, in caso di insufficienza del patrimonio sociale, i creditori possono aggredire il patrimonio personale dei soci. Inoltre, l’elemento personale – cioè i soci – riveste un ruolo di primaria importanza. La società di persone si fonda su un contratto tra due o più persone che conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di condividerne gli utili.

Società di Capitali

Nelle società di capitali, al contrario, i soci non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali. La loro responsabilità è limitata all’importo del capitale che hanno sottoscritto. In caso di insufficienza del patrimonio sociale, i creditori non possono aggredire il patrimonio personale dei soci, ma solo quello della società. L’elemento predominante nelle società di capitali è quindi il capitale, e non la persona del socio. Il capitale sociale è diviso in azioni o quote, e i soci partecipano agli utili in proporzione al capitale sottoscritto.

Le società di capitali includono la società per azioni (S.p.A.), la società a responsabilità limitata (S.r.l.) e la società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).

Oltre a queste differenze fondamentali, ci sono molte altre differenze tra società di persone e società di capitali, per esempio in termini di costituzione, gestione, trasferimento delle quote, possibilità di accesso al mercato dei capitali, ecc.

Società di persone e mediazione

La mediazione, rappresenta un metodo alternativo di risoluzione delle controversie particolarmente utile e appropriato nelle controversie relative alle società di persone, per diverse ragioni.

Rispetto delle relazioni tra i soci: Dato che le società di persone sono caratterizzate da un forte elemento personale e dai rapporti tra i soci, la mediazione può contribuire a preservare queste relazioni. Al contrario di un processo giudiziario, che può essere combattivo e polarizzante, la mediazione promuove il dialogo e la collaborazione tra le parti. Questo può essere particolarmente importante se i soci desiderano o devono continuare a lavorare insieme dopo la risoluzione della controversia.

Miglioramento della comprensione e della comunicazione tra i soci: Un buon mediatore non solo aiuta a risolvere la controversia, ma può anche migliorare la comprensione e la comunicazione tra i soci, fornendo loro gli strumenti per risolvere meglio le dispute future.

Confidenzialità: La mediazione si svolge in un contesto confidenziale, che può essere preferibile per le società di persone, soprattutto se le controversie riguardano questioni sensibili o informazioni riservate.

Flessibilità e controllo: La mediazione offre alle parti un maggiore controllo sul processo e sul risultato. Le parti possono concordare una soluzione su misura per le loro specifiche esigenze, invece di avere una decisione imposta da un giudice. Questo può essere particolarmente vantaggioso nelle controversie relative alle società di persone, che possono riguardare questioni complesse e specifiche.

Risparmio di tempo e costi: La mediazione può essere un processo più rapido e meno costoso di un processo giudiziario. Questo può essere un fattore importante per le società di persone, che spesso non hanno le stesse risorse di una società di capitali.

Preservazione della reputazione: Una controversia legale può danneggiare la reputazione di un’impresa, soprattutto se le informazioni sulla disputa diventano di pubblico dominio. Dal momento che la mediazione è un processo confidenziale, essa può aiutare a evitare questo tipo di danno reputazionale.

Soluzioni creative: Nella mediazione, le parti hanno la libertà di trovare soluzioni creative che vanno oltre quello che un tribunale può normalmente offrire. Questo può essere particolarmente utile in una società di persone, dove le dinamiche di potere e le responsabilità possono essere complesse.

Riduzione dello stress: I processi legali possono essere stressanti e consumare molto tempo ed energie. La mediazione, al contrario, può essere un processo meno stressante e più gestibile, consentendo ai soci di concentrarsi sulla gestione dell’impresa.

Prevenzione di future controversie: La mediazione può anche aiutare a prevenire future controversie. Il processo di mediazione incoraggia la comunicazione e la comprensione reciproca e può aiutare a risolvere non solo la controversia attuale, ma anche eventuali problemi sottostanti che potrebbero causare dispute future.

In sintesi, la mediazione può rappresentare un modo efficace per risolvere le controversie nelle società di persone, mantenendo al contempo i rapporti tra i soci e rispondendo alle specifiche esigenze dell’impresa.

MAGGIORI INFO? CONTATTACI