Mediazione-obbligatoria

Ministero della Giustizia, Circolare del 20/12/2011

Il 20 dicembre u.s., il Ministero della Giustizia ha diramato una circolare interpretativa del DM 145/2011 allo scopo dichiarato di chiarire alcuni profili d’incertezza sollevati dalla nuova formulazione del DM 180/2010. Con questa circolare la Direzione Generale della Giustizia Civile si sofferma, in sequenza, sui seguenti temi: l’attività di vigilanza, vari aspetti riguardanti il tirocinio assistito nonché i criteri per l’assegnazione delle mediazioni, la chiusura del procedimento, le indennità del servizio, il gratuito patrocinio.
In merito all’attività di vigilanza si evidenzia che il Ministero stesso esercita il potere di vigilanza e di controllo, sia in fase preventiva (verificando la correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti), che successiva (verificando il continuo rispetto degli organismi di mediazione e dei mediatori agli obblighi cui sono tenuti secondo le previsioni normative primarie, secondarie nonché le direttive di questa amministrazione). In ogni caso, i criteri operativi sono ancora da definire in concreto.
Riguardo al tirocinio assistito, è stato precisato che tale obbligo formativo riguarda solo i mediatori già iscritti e deve essere rinnovato ogni due anni. Inoltre, il tirocinante deve limitarsi a presenziare alla mediazione, necessariamente affiancando mediatore, senza però dover compiere una specifica attività.
Il tetto delle 20 mediazioni in tirocinio può essere raggiunto:
– conteggiando a tal fine anche la sola presenza del mediatore ad una singola fase del procedimento di mediazione;
– conteggiando altresì anche la sola presenza alla fase di redazione del verbale negativo per mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione da parte del mediatore nominato.
È importante sottolineare che per i mediatori già iscritti, il biennio di aggiornamento professionale (comprensivo del tirocinio) decorre al momento dell’entrata in vigore del DM 145/2011 (26 agosto 2011). Per tutti i mediatori iscritti successivamente alla predetta data, l’obbligo di aggiornamento decorrerà dalla data d’iscrizione di ciascuno di essi presso l’elenco dell’organismo di mediazione di appartenenza.
A tale riguardo, Si ricorda che l’iscrizione nelle liste di un organismo di mediazione si ha solo ed esclusivamente a seguito della seguente procedura:
a. deposito presso il Ministero della Giustizia, da parte dell’organismo prescelto, di una specifica istanza di aggiornamento delle liste dei propri mediatori con allegata la documentazione richiesta a tal fine;
b. ottenimento di uno specifico provvedimento ministeriale (PDG) di accredito del mediatore, ovvero, accredito a seguito di silenzio-assenso (dopo 30 gg dal deposito dell’istanza di aggiornamento della lista dei mediatori – Min. Giust. Circolare 13 giugno 2011).
Riguardo i criteri per l’assegnazione delle mediazioni, si ribadisce la necessità di evidenziare nei regolamenti dei singoli organismi i criteri di designazione tra i quali assume particolare importanza la competenza professionale del mediatore e le specifiche conoscenze acquisite anche in relazione al percorso universitario e all’attività professionale svolta.
Per quanto riguarda la chiusura dei procedimenti di mediazione, la circolare evidenzia che in caso di mediazione volontaria o sollecitata dal giudice o per contratto, il mediatore può chiudere il procedimento di mediazione anche ove la parte istante non si sia presentata. Nei casi, invece, in cui vi è obbligatorietà del tentativo di mediazione, è essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In sostanza, si è voluto precisare che, solo nei casi di obbligatorietà del tentativo di mediazione:
a. l’invitante deve necessariamente presentarsi davanti al mediatore, indipendentemente dal fatto che l’altra parte abbia, eventualmente, dichiarato o rappresentato che non sarebbe stata presente;
b. è il mediatore che deve verbalizzare la mancata presenza della parte chiamata, non potendo tale attività essere compiuta dalla segreteria;
c. solo a seguito della redazione del verbale negativo del mediatore, la segreteria potrà rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento.
Per quanto riguarda le indennità del servizio di mediazione, si afferma che le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva. Queste devono essere corrisposte al verificarsi dei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione. Di conseguenza, oltre all’importo di € 40,00 dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, dalle parti anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’articolo 16, commi 3 e seguenti del DM 180/2010, come modificati dall’articolo 5 del DM 145/2011. Il Ministero afferma inoltre che, oltre alla suddetta indennità complessiva, dovranno essere altresì corrisposte all’organismo di mediazione le spese vive, purché documentate dall’organismo di mediazione.
Per concludere, la circolare in oggetto afferma un dubbio principio secondo il quale in caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del Tu di cui al Dpr 30 maggio 2002 n. 115, tutti gli organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso né nei confronti della parte né nei confronti dell’erario o, in generale, dell’amministrazione.
Ogni ulteriore informazione è reperibile qui.

mediazione civile obbligatoria dl 69-2013 dlsg 28-2010

Pacchetto Giustizia e mediazione

Venerdì 16 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato una serie di provvedimenti “nel segno della collegialità”, su proposta del Guardasigilli Severino. Nel consistente pacchetto giustizia approvato sono state previste alcune correzioni alla disciplina della mediazione, per potenziarne l’utilizzo. L’articolo 12 del DL 22 dicembre 2011, n.212 (GU n.297 del 22/12/2011) mira a perfezionare la disciplina della mediazione in Italia. Si prefigge di rendere maggiormente efficace tale disciplina tramite un collegamento tra la mediazione demandata dal giudice e la programmazione della gestione del contenzioso civile introdotta dall’articolo 37 c. 1 del D. L. 98/2011, convertito, con modifiche, dalla L. 111/2011, e rendendo più tempestiva la sanzione per l’ipotesi di ingiustificata-mancata comparizione delle parti innanzi al mediatore.
E’ posto a carico dei capi degli uffici giudiziari l’onere di vigilare sull’applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 c. 1 del decreto legislativo e di adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice nonché a stabilire un obbligo di informazione periodica sugli esiti nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia.
Inoltre, la sanzione prevista dall’art. 8 c. 5 del D. Lgs. 28/2010, a carico della parte costituita che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento di mediazione, deve essere applicata dal giudice con apposita ordinanza non impugnabile invece che con la sentenza che definisce il giudizio, al fine di garantire una maggiore tempestività ed una maggiore effettività della sanzione già prevista dall’ordinamento vigente.

Di seguito riportiamo il testo dell’art. 12 del DL 22 dicembre 2011, n.212 contenente le disposizioni sulla mediazione:

Articolo 12
(Modifiche alla disciplina della mediazione)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente “6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministro della Giustizia.”;
b) All’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: “Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,”.

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La Vostra Intesa

ha un valore aggiunto. E’ conseguita tramite un procedimento semplice che riesce, grazie all’aiuto dei nostri mediatori, a sollevare il velo ed a far emergere tra le parti i veri interessi sottesi alla controversia. Con l’esternazione di tali interessi riesce più semplice a tutti, parti e mediatori, trovare la via corretta per raggiungere l’Intesa.

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