Mediazione-civile-d.lgs-28-2010

Processi in Italia: tempi sempre più lunghi

Ben poco confortanti i dati che emergono dal IV rapporto PIT Giustizia presentato, presso il Senato della Repubblica, da Giustizia per i diritti – Cittadinanzattiva.
Per quanto concerne l’ambito penale, la durata media del processo si attesta a otto anni e tre mesi, vale a dire il doppio rispetto al 2010 (con picchi, nel 17% dei casi, di oltre quindici anni).
Ancor più preoccupante appare la situazione nel campo civile, dove, oltre ad una maggiore durata media, il 20% dei processi accusa una durata media che oscilla tra i sedici ed i venti anni.
Per quanto riguarda la mediazione civile facoltativa, essa risulta utilizzata solo nel 10% dei casi, mentre quella obbligatoria, pur dimostrandosi lo strumento maggiormente idoneo ad un complessivo smaltimento del sistema, non appare ancora sufficientemente supportata da una adeguata conoscenza, come evidenziato dal fatto che la gran parte delle mediazioni inefficaci dipendono dalla mancata adesione della parte chiamata.

mediazione civile obbligatoria dl 69-2013 dlsg 28-2010

Condanna del Tribunale per mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato al risarcimento, in favore dell’Erario, di una somma pari al contributo unificato per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.
La difesa dei convenuti ha giustificato l’assenza dei propri assistiti al tentativo di mediazione con un acclarata ed atavica litigiosità tra le parti. La sussistenza della situazione di litigiosità non può giustificare la mancata partecipazione al tentativo in quanto questo viene svolto con il fine di comporre la lite tra le parti.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 138/2011, deve essere pronunciata condanna al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo.
Essendo il procedimento di mediazione stato proposto successivamente all’entrata in vigore del D.L. 138/2011, il Giudice ha ritenuto doversi applicare, detta norma, alla mancata mediazione, in quanto non ha ritenuto valido il motivo di giustificazione.

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La Spagna applica la direttiva sulla mediazione

Fino allo scorso mese di marzo la Spagna non aveva ancora notificato alla Commissione UE le misure adottate in attuazione della Direttiva 52⁄2008⁄CE in materia di mediazione.
In conseguenza di ciό, era incorsa nella procedura di infrazione finalizzata ad indurre lo Stato membro ad adeguarsi agli obblighi comunitari.
Il Real Decreto Ley n.5 del 5 marzo 2012 ha provveduto in tal senso.
Va sottolineato che si tratta di una innovazione di indubbio rilievo per un sistema, come quello iberico, nel quale, pur essendo in vigore diverse leggi sulla mediazione, prevalentemente in materia familiare, a livello di Comunità Autonome, mancava completamente una disciplina generale nell’ambito civile e commerciale.
Occorre peraltro rilevare come in Spagna non si sia voluta introdurre l’obbligatorietà del tentativo con riferimento a determinate materie, potendo le parti accedere alla mediazione o volontariamente o in virtù di un’apposita clausola inserita nel contratto.
Il decreto non prevede, peraltro, le categorie professionali che possono accedere alla formazione richiesta per svolgere il ruolo di mediatore. Gli organismi di mediazione sono invece tenuti a pubblicare almeno un profilo minimo dei mediatori iscritti, dal quale risulti il percorso formativo svolto, le materie di specializzazione e le esperienze maturate. Naturalmente, l’operato dei mediatori e degli organismi sará monitorato dalla Pubblica Amministrazione.

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ADR Intesa aderisce a Confimpresa

Con la recente adesione a Confimpresa, associazione datoriale a carattere nazionale con finalità di tutela e rappresentanza delle imprese, è stato fatto un altro importante passo in avanti di ADR Intesa nell’ambito dello sviluppo delle PMI e della nuova imprenditorialità.

La recente iscrizione di ADR intesa al n. 311 del Registro degli Enti abilitati alla formazione ex d.lgs. 28/2010 si pone nell’ambito della promozione della cultura della mediazione, strumento che si rivelerà determinante sia per le imprese sia per l’investimento in Italia di capitali stranieri, a tutto vantaggio della collettività.

 

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