Le regole operative per il notaio autenticante

Recentemente il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ha pubblicato un piccolo studio con lo scopo di sintetizzare le “regole operative” che il notaio deve rispettare qualora sia richiesto di autenticare (o ricevere in forma pubblica) un accordo conciliativo ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010.

Ciò che rileva da questo studio è la sostanziale equiparazione dell’accordo conciliativo ad un contratto e, di conseguenza, lo stesso CNN, immaginando una sorta di “decalogo” per il notaio chiamato ad autenticare (o a rogare) accordi di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010, afferma che il notaio deve:

1) verificare che l’accordo sia intervenuto su diritti “disponibili” o comunque su diritti che possono formare oggetto di regolamento “negoziale privato” o comunque non in violazione di norme imperative;

2) verificare il rispetto delle “forme” previste dalla legge (es. necessità di atto pubblico con i testimoni come per le donazioni, patti di famiglia ecc);

3) verificare la capacità delle parti e la loro legittimazione a disporre dei beni oggetto di accordo (capacità di agire, regime patrimoniale coniugale ecc..);

4) verificare il rispetto delle norme in materia di rappresentanza volontaria, legale od organica delle parti;

5) verificare la necessità di applicare normative speciali dettate per la particolare condizione dei soggetti intervenuti (stranieri che non conoscono la lingua italiana, non vedenti, muti, non udenti ecc..);

6) verificare che siano state rispettate tutte le normative dettate per il bene che forma oggetto dell’accordo ed in considerazione degli effetti prodotti dall’accordo stesso. Ad esempio qualora con l’accordo si trasferisca o si costituisca un diritto reale su un bene immobile dovranno essere rispettate tutte le relative normative speciali (urbanistiche, catastali, fiscali);

7) aver sempre chiara la distinzione netta fra la mera “certificazione” del mediatore e “l’autenticazione” del pubblico ufficiale necessaria ai fini della pubblicità dell’accordo e la, conseguente, caratteristica strutturale che per poter accedere ai pubblici registri l’accordo deve essere sottoposto al controllo di legalità tipico dell’attività notarile e le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal pubblico ufficiale;

 8) astenersi dall’autenticare accordi amichevoli in violazione di norme imperative, dell’ordine pubblico, che non abbiano ad oggetto “diritti disponibili”, che abbiano ad oggetto fattispecie che non possono essere oggetto di regolamentazione con “atto negoziale di autonomia privata” o comunque accordi invalidi;

9) osservare le norme in materia di conservazione degli atti a raccolta, precisandosi al riguardo che le norme del D.Lgs. che prevedono il deposito del verbale, ed allegato accordo, presso la segreteria dell’organismo di mediazione non derogano alla normativa prevista per gli atti notarili, da considerarsi comunque speciale;

10) assumere la responsabilità per i successivi adempimenti fiscali e di pubblicità nei pubblici registri, come di consueto.

Come è evidente, quanto sopra conferma che al fine di un corretto operare, il mediatore dovrà necessariamente tener conto di alcuni dei predetti aspetti, a conferma della necessaria esperienza giuridica del mediatore soprattutto ai fini dell’articolo 12, primo comma, D.Lgs. 28/2010 (Efficacia Esecutiva ed Esecuzione).

Per scaricare il testo dello studio pubblicato dal CNN cliccare qui.

mediazione obbligatoria conciliazione

Al via la mediazione in materia di Condominio ed RC auto

Oggi, 21 marzo 2012, entra in vigore l’obbligatorietà della mediazione in materia di Condominio ed RC auto. Come si ricorderà, la mediazione per entrambe queste materie fu posticipata di un anno soprattutto per dar modo agli organismi di mediazione, anche pubblici, di “attrezzarsi” in funzione dell’ enorme carico di lavoro previsto. Si stima, infatti, che in questi settori del contenzioso vi siano quasi mezzo milione di cause civili all’anno che dovrebbero essere indirizzate verso gli organismi di mediazione regolati dal D.lgs 28/2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

A nulla dunque è valso il tentativo esercitato da alcuni enti di far slittare l’entrata in vigore della mediazione in materia di Condominio ed RC auto, avvio tra l’altro confermato dal Ministro Paola Severino all’incontro con tutti i rappresentanti dell’avvocatura, tenutosi il 14 marzo u.s. a Roma.

mediazione civile obbligatoria dl 69-2013 dlsg 28-2010

Nuova modifica alla disciplina della mediazione

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012 n. 42, è entrata in vigore la legge 17 febbraio 2012 n. 10 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2011 n. 212. La novità che più ci riguarda da vicino è l’abrogazione dell’articolo 12 del predetto DL. A tale abrogazione consegue la scomparsa della possibilità per il Giudice di applicare la sanzione prevista dall’art. 8 c. 5 del D.Lgs. 28/2010 a mezzo di apposita ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza.

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Camera dei Deputati, il Ministro Severino sulla Mediazione

17 gennaio 2012. Questa mattina alla Camera del Deputati il Ministro Paola Severino, nel corso della sua relazione sullo stato della Giustizia in Italia, ha affrontato il tema della mediazione civile e commerciale.

Nel suo intervento il guardasigilli, oltre ad evidenziare i numeri a dimostrazione del trend di crescita delle iscrizioni dei tentativi di mediazione, a conferma delle “grandi potenzialità dell’istituto”, ha definito la mediazione “un importante riforma” che “può rappresentare un importante pilastro nella strategia complessiva di recupero dell’efficienza del sistema giudiziario, attraverso una diminuzione dei casi in cui la soluzione della controversia avviene tramite il lungo e defatigante cammino del giudizio ordinario”.

A tale riguardo il guardasigilli, oltre a puntare il dito sulla mancata adesione al procedimento di mediazione ed allo scarso utilizzo della mediazione demandata dal giudice, ha sostenuto che occorre aspettare ancora del tempo per valutare l’impatto della mediazione sul sistema giustizia in Italia e che tutte le valutazioni a riguardo devono essere necessariamente posticipate.

Inoltre il Ministro, in piena concordanza con quanto da tempo sostenuto dagli operatori del settore, sottolinea che nella stragrande maggioranza dei casi le parti partecipano alla mediazione assistiti degli avvocati, e ciò “vale a scongiurare, almeno in parte, le preoccupazioni della classe forense in ordine ad una possibile minorata tutela tecnica dei diritti dei cittadini”.

Per ascoltare l’intervento del Ministro Paola Severino cliccare qui ed ascoltare dal minuto 5.18 al minuto 8.58.

Mediazione-obbligatoria

Ministero della Giustizia, Circolare del 20/12/2011

Il 20 dicembre u.s., il Ministero della Giustizia ha diramato una circolare interpretativa del DM 145/2011 allo scopo dichiarato di chiarire alcuni profili d’incertezza sollevati dalla nuova formulazione del DM 180/2010. Con questa circolare la Direzione Generale della Giustizia Civile si sofferma, in sequenza, sui seguenti temi: l’attività di vigilanza, vari aspetti riguardanti il tirocinio assistito nonché i criteri per l’assegnazione delle mediazioni, la chiusura del procedimento, le indennità del servizio, il gratuito patrocinio.
In merito all’attività di vigilanza si evidenzia che il Ministero stesso esercita il potere di vigilanza e di controllo, sia in fase preventiva (verificando la correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti), che successiva (verificando il continuo rispetto degli organismi di mediazione e dei mediatori agli obblighi cui sono tenuti secondo le previsioni normative primarie, secondarie nonché le direttive di questa amministrazione). In ogni caso, i criteri operativi sono ancora da definire in concreto.
Riguardo al tirocinio assistito, è stato precisato che tale obbligo formativo riguarda solo i mediatori già iscritti e deve essere rinnovato ogni due anni. Inoltre, il tirocinante deve limitarsi a presenziare alla mediazione, necessariamente affiancando mediatore, senza però dover compiere una specifica attività.
Il tetto delle 20 mediazioni in tirocinio può essere raggiunto:
– conteggiando a tal fine anche la sola presenza del mediatore ad una singola fase del procedimento di mediazione;
– conteggiando altresì anche la sola presenza alla fase di redazione del verbale negativo per mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione da parte del mediatore nominato.
È importante sottolineare che per i mediatori già iscritti, il biennio di aggiornamento professionale (comprensivo del tirocinio) decorre al momento dell’entrata in vigore del DM 145/2011 (26 agosto 2011). Per tutti i mediatori iscritti successivamente alla predetta data, l’obbligo di aggiornamento decorrerà dalla data d’iscrizione di ciascuno di essi presso l’elenco dell’organismo di mediazione di appartenenza.
A tale riguardo, Si ricorda che l’iscrizione nelle liste di un organismo di mediazione si ha solo ed esclusivamente a seguito della seguente procedura:
a. deposito presso il Ministero della Giustizia, da parte dell’organismo prescelto, di una specifica istanza di aggiornamento delle liste dei propri mediatori con allegata la documentazione richiesta a tal fine;
b. ottenimento di uno specifico provvedimento ministeriale (PDG) di accredito del mediatore, ovvero, accredito a seguito di silenzio-assenso (dopo 30 gg dal deposito dell’istanza di aggiornamento della lista dei mediatori – Min. Giust. Circolare 13 giugno 2011).
Riguardo i criteri per l’assegnazione delle mediazioni, si ribadisce la necessità di evidenziare nei regolamenti dei singoli organismi i criteri di designazione tra i quali assume particolare importanza la competenza professionale del mediatore e le specifiche conoscenze acquisite anche in relazione al percorso universitario e all’attività professionale svolta.
Per quanto riguarda la chiusura dei procedimenti di mediazione, la circolare evidenzia che in caso di mediazione volontaria o sollecitata dal giudice o per contratto, il mediatore può chiudere il procedimento di mediazione anche ove la parte istante non si sia presentata. Nei casi, invece, in cui vi è obbligatorietà del tentativo di mediazione, è essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In sostanza, si è voluto precisare che, solo nei casi di obbligatorietà del tentativo di mediazione:
a. l’invitante deve necessariamente presentarsi davanti al mediatore, indipendentemente dal fatto che l’altra parte abbia, eventualmente, dichiarato o rappresentato che non sarebbe stata presente;
b. è il mediatore che deve verbalizzare la mancata presenza della parte chiamata, non potendo tale attività essere compiuta dalla segreteria;
c. solo a seguito della redazione del verbale negativo del mediatore, la segreteria potrà rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento.
Per quanto riguarda le indennità del servizio di mediazione, si afferma che le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva. Queste devono essere corrisposte al verificarsi dei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione. Di conseguenza, oltre all’importo di € 40,00 dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, dalle parti anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’articolo 16, commi 3 e seguenti del DM 180/2010, come modificati dall’articolo 5 del DM 145/2011. Il Ministero afferma inoltre che, oltre alla suddetta indennità complessiva, dovranno essere altresì corrisposte all’organismo di mediazione le spese vive, purché documentate dall’organismo di mediazione.
Per concludere, la circolare in oggetto afferma un dubbio principio secondo il quale in caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del Tu di cui al Dpr 30 maggio 2002 n. 115, tutti gli organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso né nei confronti della parte né nei confronti dell’erario o, in generale, dell’amministrazione.
Ogni ulteriore informazione è reperibile qui.

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